Nuove regole per l’acquisto di carburante agricolo
DALLA REDAZIONE – La legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio di quest’anno gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte dei soggetti titolari di partita Iva, dovranno essere documentati mediante fattura elettronica, con esclusione dei rifornimenti effettuati a privati consumatori. Inoltre chi acquisterà il carburante dovrà pagare con “moneta elettronica” (esclusi, quindi, i pagamenti in contanti) sia per poter dedurre il costo in sede di denuncia dei redditi, sia per poter detrarre l’Iva.
Anche le imprese agricole che acquisteranno carburante presso un qualsiasi distributore per un mezzo aziendale (es. furgone), dovranno informare il benzinaio che l’acquisto è eseguito nell’esercizio della propria attività.
Il benzinaio, dovrà quindi emettere la fattura esclusivamente in formato elettronico. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 30 aprile scorso, ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica decorre a partire dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinati “…a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione…”. Al momento, non è ancora chiaro se l’obbligo di emissione della fattura elettronica coinvolga anche l’acquisto di carburante destinato alla locomozione delle macchine agricole per lo svolgimento delle attività aziendali.
Il Governo uscente aveva recepito le richieste avanzate dalle associazioni di categoria, ivi compresa quella della nostra Confederazione, volte a “semplificare” al massimo il debutto della fatturazione elettronica, ma il mutato quadro politico ha reso più incerta la situazione.