Dall’1 ottobre scattano le misure per migliorare la qualità dell’aria: limitazioni nel bruciare i residui vegetali

Piero Peri
DALLA REDAZIONE – Nei mesi scorsi l’Unione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia in quanto nel corso degli anni nelle regioni del bacino padano si ripetono i superamenti dei limiti alle emissioni nocive, in particolare l’ormai purtroppo famoso PM10.Per queste ragioni nel corso degli anni le Regioni si sono dotate di piani aria, l’ultimo dei quali il piano aria regionale integrato (PAIR) 2020 che prevede diverse misure restrittive che tendano a ridurre le emissioni nocive.
In ultimo lo scorso mese di luglio 2017 il ministero dell’Ambiente e le quattro Regioni del bacino padano hanno sottoscritto un accordo che vuole coordinare le azioni delle regioni e introduce misure restrittive comuni, alcune delle quali causa di non poche polemiche.
Per quanto riguarda nello specifico il settore agricolo oltre alle misure riferite agli stoccaggi dei reflui zootecnici e al loro spandimento, si richiama la norma che permette l’abbruciamento dei residui vegetali (potature) prevista dal così detto codice ambientale, all’art. 182, comma 6-bis. L’accordo, riferendosi a questa pratica riprende quanto già previsto nella norma sottolineando che questa può essere sospesa, differita o vietata nelle zone che presentano superamenti dei valori di PM10 o benzopirene. Conseguentemente la pratica dell’abbruciamento continua ad essere ammessa tranne nei casi e nei luoghi che con apposito provvedimento ne prevedano il divieto.
Altra limitazione può riguardare l’utilizzo dei caminetti o stufe. Al riguardo evidenziamo che non è prevista nessuna limitazione o divieto d’uso dei caminetti tradizionali, delle stufe o “caldaiette” quando costituiscono il solo impianto di riscaldamento dell’abitazione o dei locali interessati. Quindi, se in casa non ci sono termosifoni o altri tipi di impianti di riscaldamento, i caminetti possono essere accesi e utilizzati.
Allo stesso modo, nessun divieto su utilizzi che non siano esclusivamente per riscaldamento domestico. Piena libertà di accensione e utilizzo, quindi, per cucinare cibi o per fini commerciali in tutto il territorio regionale, senza alcun rischio di spegnimento per agriturismi, pizzerie, ristoranti, ecc.
Infine, utilizzo libero per gli impianti a biomassa (legna o pellet) di classe 2 stelle o superiore (la classe di appartenenza è indicata nella documentazione fornita dal costruttore e consegnata all’acquisto), nei quali rientra la stragrande maggioranza di quelli recenti o di nuova installazione come quelli acquistati con il contributo del Conto termico nazionale, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
Dal 1° ottobre 2018, e per il periodo autunno-inverno, fino al 31 marzo 2019, si prevedono restrizioni per i camini aperti tradizionali (senza sportello a chiusura della sede di fiamma) e le “caldaiette” con efficienza energetica inferiore al 75%, ossia quelle meno efficienti e più inquinanti, di classe “1 stella”. Il divieto riguarda però solo le abitazioni dotate di sistemi alternativi di riscaldamento (ad esempio i termosifoni), nelle aree situate sotto i 300 metri di altitudine.
Sono comunque esclusi i Comuni montani per il loro intero territorio.