Bonus edilizi dopo l’approvazione del Decreto blocca crediti: tutte le novità

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Mirco Conti

DALLA REDAZIONE – Dopo la conversione in legge del decreto legge “blocca crediti” n. 11/2023, è opportuno fare il punto della situazione sulla detrazione superbonus 110% e la cessione dei crediti o sconto in fattura delle detrazioni per gli interventi edilizi o di risparmio energetico, che interessano i fabbricati unifamiliari, la tipologia che più da vicino interessa il mondo agricolo.

Detrazione superbonus 110%

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2023 è prevista la revisione della percentuale di detrazione del superbonus, destinata gradualmente a ridursi (90% nel 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025). Ciò che rileva è la data di prima presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori) anche se, successivamente, sia stato presentato un progetto in variante a quella originaria. Tuttavia, la detrazione del 110% per interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari (c.d. villette) può essere fruita per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023.
Resta fermo che tale possibilità è subordinata al fatto che alla data del 30 settembre 2022, i lavori siano risultati eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Il fornitore che applica lo sconto in fattura o il cessionario del credito, devono richiedere apposita documentazione affinché sia escluso il loro concorso nella violazione e pertanto la responsabilità in solido in caso di mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione da cui è scaturito il credito, ad esempio:

  • titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi.
  • Per gli interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’Asl o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se non richiesta;
  • visura catastale storica dell’immobile oggetto degli interventi;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato o responsabile CAF;
  • attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio;
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il blocco dell’opzione per sconto in fattura o cessione del credito

Non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito a decorrere dal 17 febbraio 2023. Il divieto riguarda tutti gli interventi superbonus o ordinari. Pertanto, i soggetti che sostengono le spese per tali interventi agevolati, possono solo utilizzare la detrazione spettante direttamente in dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per quei crediti che risultano già in capo ai fornitori o cessionari, i quali possono continuare ad essere ceduti nel rispetto delle limitazioni vigenti. Inoltre il blocco delle opzioni non trova applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie, in essere al 16 febbraio 2023:

  • interventi per i quali risulti presentata la Cila;
  • interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • interventi diversi da quelli dal superbonus 110% (ad esempio, recupero edilizio e interventi di efficienza energetica) per i quali risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ovvero, siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo.

In quest’ultima evenienza, è stato inserito anche il caso in cui, alla predetta data, non siano ancora iniziati i lavori ma sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni o servizi oggetto dei lavori. È inoltre previsto che, se al 17 febbraio 2023 non risultano versati acconti, la data (precedente) dell’inizio dei lavori o stipula dell’accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni o servizi oggetto dei lavori, va attestata sia dal cedente o committente che dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ripartizione del credito ricevuto in 10 rate annuali

Per gli interventi superbonus l’utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente del relativo credito derivante dall’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito è ordinariamente previsto in 5 o 4 rate annuali. A favore dei cessionari o fornitori è stata introdotta la possibilità di ripartire ed utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 5 / 4) il credito sorto a seguito delle predette opzioni, con esclusivo riferimento ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. Dal 2023 si dispone che la possibilità di rateizzare il credito in 10 rate annuali è applicabile:

  • anche ai crediti sorti a seguito degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche con detrazione del 75% e rientranti nel Sisma bonus e Sisma bonus acquisti;
  • ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023 (anziché entro il 31 ottobre 2022) e non ancora utilizzati.

La scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere comunicata tramite un’apposita funzionalità disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ripartizione della detrazione 110% in 10 quote annuali

Con esclusivo riferimento alle spese superbonus 110% sostenute nel corso del 2022, il contribuente che utilizza direttamente la detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi, può scegliere di rateizzare la detrazione in 10 rate annuali, anziché in 4 come ordinariamente previsto. Tale opzione:

  • va esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 e relativa all’anno d’imposta 2023;
  • è irrevocabile e può essere esercitata a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. In sostanza, pur trattandosi di spese sostenute nel 2022, la prima rata di detrazione spettante non deve essere esposta nella dichiarazione dei redditi presentata quest’anno.

Attestazione Soa impresa appaltatrice o subappaltatrice

Dall’anno 2023 per poter:

  • fruire della detrazione superbonus 90% o 110%;
  • optare per lo sconto in fattura o cessione del credito;
  • in presenza di interventi di importo superiore ad euro 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso dell’attestazione Soa (società organismi di attestazione) tenendo presente che per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

L’obbligo in esame è riferito alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori e pertanto non è applicabile per la fruizione delle agevolazioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Comunicazione prima cessione del credito

È possibile presentare dopo il 31 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione di opzione per la prima cessione del credito, ricorrendo alla remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 e con versamento di euro 250, anche nel caso in cui il contratto di cessione tra le parti non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Tale possibilità è circoscritta ad un ambito ristretto dei possibili casi di opzione in quanto la stessa è applicabile esclusivamente al caso in cui:

  • il soggetto titolare della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito. Si tratta quindi della Comunicazione di cessione presentata dal contribuente che non intende utilizzare in dichiarazione dei redditi la detrazione allo stesso spettante;
  • la cessione del credito è effettuata a favore di una banca / intermediario finanziario / società appartenente ad un gruppo bancario / impresa di assicurazione.

Tale disposizione riguarda la Comunicazione di opzione da presentare all’Agenzia delle Entrate e pertanto la prima cessione del credito e non i crediti che risultano già presenti nella piattaforma.

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