La disoccupazione può essere corrisposta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato
Corrado Fusai
La norma riguarda i lavoratori anche se licenziati a fine anno con più di 270 giornate
Con una importante sentenza del 28 febbraio di quest’anno, che ci aspettiamo l’Inps recepisca al più presto, la Corte Costituzionale ha interpretato la normativa vigente nel senso che la disoccupazione agricola deve essere erogata anche ai lavoratori agricoli, assunti a tempo indeterminato e poi licenziati alla fine dell’anno con oltre 270 giornate lavorate, a condizione che nell’anno successivo al licenziamento siano stati anche solo in parte disoccupati.