Michael Ieranò
Sono in vigore dall’otto dicembre 2023, le nuove disposizioni sull’etichettatura dei vini ed il relativo obbligo di indicazione dei valori nutrizionali ed ingredienti. Uno dei temi più spinosi riguarda la tolleranza, in quanto, a causa di variazioni naturali e di variazioni legate alla produzione e allo stoccaggio, il contenuto di sostanze nutritive degli alimenti e bevande non può sempre corrispondere esattamente a quello indicato in etichetta.
Per tolleranza, definiamo la differenza tra i valori nutritivi dichiarati e quelli constatati nei controlli ufficiali, in relazione alla “dichiarazione nutrizionale”. Gli organismi di controllo misurano, infatti, le quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze presenti negli alimenti per accertarne la rispondenza e la veridicità di quanto indicato in etichetta.
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, secondo i casi, da analisi eseguite su quel particolare campione di prodotto o tramite valori di riferimento generalmente stabiliti e accettati. Al fine di operare per garantire un elevato grado di esattezza, elenchiamo i range attualmente vigenti.
Per carboidrati, zuccheri, proteine, fibre: tolleranza ± 2g in presenza inferiore a 10g per 100g, ± 20% per presenza tra 10 e 40g per 100 g ed infinite ± 8g per presenza superiore a 40g su 100g. Per i grassi, ±1,5 g di tolleranza per 10 g su 100 g, ±20% per presenza 0-40 g su 100 g e ±8 g di tolleranza per presenza di 40g ogni 100g di prodotto.
Specifichiamo ai lettori che il valore misurato deve collocarsi entro le tolleranze applicabili al valore dichiarato durante l’intero periodo di conservabilità.
Seguiranno aggiornamenti nei prossimi numeri di Agrimpresa.