La disoccupazione può essere corrisposta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato

lavoratori agricoli

Corrado Fusai

La norma riguarda i lavoratori anche se licenziati a fine anno con più di 270 giornate

Con una importante sentenza del 28 febbraio di quest’anno, che ci aspettiamo l’Inps recepisca al più presto, la Corte Costituzionale ha interpretato la normativa vigente nel senso che la disoccupazione agricola deve essere erogata anche ai lavoratori agricoli, assunti a tempo indeterminato e poi licenziati alla fine dell’anno con oltre 270 giornate lavorate, a condizione che nell’anno successivo al licenziamento siano stati anche solo in parte disoccupati.

La Corte ha esaminato la legge del 1949 secondo la quale, per il lavoratore agricolo a tempo indeterminato, la durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione è pari alla differenza tra il “numero di 270” e il “numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno” sino a un massimo di 180 giornate.

L’Inps aveva negato l’indennità di disoccupazione, sostenendo (anche con un messaggio dell’anno 2017) che un operaio agricolo a tempo indeterminato, licenziato il 31 dicembre a conclusione di una attività lavorativa per la quale risulta copertura contributiva per l’intero anno solare, non ha diritto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola in quanto non residuano nell’anno di competenza giornate indennizzabili. Nel contempo, lo stesso lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione non agricola (oggi Naspi) nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro sia stato prevalentemente lavoratore agricolo. La Corte ha stabilito che così non è, e non perché la legge del 1949 è incostituzionale, ma perché è stata male interpretata.

Nella Sentenza si ricorda anzitutto che il regime particolare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli prevede l’erogazione dell’indennità nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento della cessazione del rapporto di lavoro, e che quindi si qualifica sostanzialmente come una forma di integrazione salariale concessa ex post.

A fronte di questa premessa, la Corte ha ritenuto che tali lavoratori ben possano vantare il diritto a ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno successivo – nel caso del giudizio si trattava del 2009 – nel corso del quale siano stati, anche per l’intera durata, disoccupati. In presenza del requisito contributivo richiesto per il diritto all’indennità (102 contributi giornalieri nel biennio precedente), deve far seguito l’effettiva erogazione della prestazione nel caso che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato, licenziato alla fine dell’anno, pur dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate, sia rimasto involontariamente privo di occupazione nell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso del giudizio, quindi, l’erogazione dell’indennità avrebbe dovuto aver luogo nell’anno successivo a quello per cui essa è richiesta, e quindi nel 2010. Gli uffici del patronato Inac, in attesa delle istruzioni operative dell’Inps, sono a disposizione di quanti siano interessati per fornire ulteriori informazioni.

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