Vivaisti e pataticoltori si devono iscrivere al Registro unico produttori - Agrimpresaonline Webzine

Vivaisti e pataticoltori si devono iscrivere al Registro unico produttori

Dicembre 2015

Piero Peri

BOLOGNA – La normativa comunitaria e nazionale in materia fitosanitaria prevede l’iscrizione al Rup (Registro unico produttori) e la dichiarazione di produzione annuale con il pagamento delle relative tariffe.

Dal 2016 cambia la data entro cui i vivai devono presentare la Denuncia di produzione, che non sarà più il 31 marzo, ma il 30 aprile, termine previsto anche per un’altra incombenza che riguarda sempre il settore vivaistico, la Denuncia di ubicazione vivai e piante madri.

Rimane invece invariato il termine per il pagamento della Tariffa fitosanitaria, entro il 31 gennaio di ogni anno. Rispetto alla Denuncia di produzione vivaistica va ricordato a coloro che non avessero ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2013 e 2014 che è necessario farlo il prima possibile e comunque non oltre il 31 dicembre, onde evitare le sanzioni di legge e l’avvio delle procedure di revoca dell’autorizzazione fitosanitaria, con l’impossibilità ad operare per l’azienda vivaistica.

La Denuncia è un obbligo di legge, ha una funzione statistica, e permette di conoscere la realtà vivaistica regionale per il lavoro di tutela fitosanitaria cui sono preposti gli ispettori con i loro controlli.

Altro adempimento riguarda i produttori di patate che per operare devono essere iscritti al Registro unico produttori, pagando 20 euro una tantum oltre a 25 ogni anno; il termine per il pagamento della Tariffa fitosanitaria è il 31 gennaio e entro il 30 aprile di ogni anno devono trasmettere la Denuncia di coltivazione con posta elettronica certificata (Pec).

Da questi adempimenti sono esclusi i produttori di patate che vendono direttamente tutta la loro produzione a utilizzatori finali (vendita diretta presso l’azienda o presso mercati comunali o a ristoratori), oltre ai produttori che conferiscono a cooperative o sono soci di associazioni di prodotto, oppure vendono tutta la loro produzione a centri raccolta o di trasformazione o commercianti, che si assumano l’obbligo della presentazione della Denuncia per loro conto, sempre entro il 30 aprile di ogni anno.

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