Mirco Conti
Anche per gli amministratori di società la Pec (Posta elettronica certificata) è diventata obbligatoria. A stabilirlo è l’art. 1, comma 860, della Legge Finanziaria 2025. Gli amministratori dovranno possedere una Pec personale e comunicarla al Registro delle Imprese della Camera di Commercio entro il 31 dicembre 2025.
Gli obblighi di comunicazione di questo vero e proprio domicilio digitale, riguardano tutte le forme societarie. Sono interessate infatti sia le società di persone, comprese le società semplici agricole, che quelle di capitali.
Il Ministero dell’Industria e del Made in Italy (Mimit) ha già fornito i chiarimenti, volti a fornire indicazioni operative alle Camere di commercio in vista della corretta ed efficace applicazione delle nuove disposizioni normative.
Sono escluse dall’obbligo:
- le società alle quali è precluso lo svolgimento di un’attività commerciale, come le società semplici non agricole, oppure le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
Secondo il Ministero, l’indirizzo Pec dell’amministratore deve essere diverso rispetto all’indirizzo Pec della società. Inoltre, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo Pec per ciascun amministratore. Di contro, il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società, può scegliere di utilizzare un unico indirizzo Pec, fatta salva la possibilità di comunicare più indirizzi Pec “associati” alle diverse società di cui è amministratore.
Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo, atteso che la norma è entrata in vigore il primo gennaio 2025:
- le imprese neo costituite devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec dell’amministratore contestualmente al deposito della domanda di iscrizione alla Camera di Commercio;
- le imprese che risultano già costituite devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec dell’amministratore entro il 31 dicembre 2025, termine individuato e ritenuto opportuno dal Mimit nel silenzio del dato normativo.
Ad ogni modo per la sola iscrizione e variazione dell’indirizzo Pec dell’amministratore alla Camera di Commercio, non sono dovute né imposte, né i diritti di segreteria al pari dell’iscrizione e variazione dell’indirizzo Pec dell’impresa.
L’omessa comunicazione dell’indirizzo Pec dell’amministratore comporta:
- il blocco dell’iter istruttorio della pratica presentata. In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della pratica stessa;
- l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630 del Codice Civile, varia da un minimo di 103 euro, fino ad un massimo di 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto.
Per la trasmissione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, gli amministratori di società potranno rivolgersi alle sedi territoriali della Cia per provvedere, se non ancora fatto, alla comunicazione dell’indirizzo Pec entro il 31 dicembre 2025. Attraverso tale servizio sarà inviata un’apposita comunicazione agli uffici della Camera di Commercio competente, che successivamente rilascerà una visura di evasione della pratica.