Mirco Conti
Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società imposto dal governo con la legge di bilancio 2025. La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso – in senso generale – agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati.
Dal 31 ottobre 2025 l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, presidente del Consiglio di amministrazione.
L’indirizzo PEC dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica. La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di presidente del Consiglio di amministrazione.
Pertanto, come chiarito da Unioncamere, non sono più soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone, quali le società semplici agricole o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, presidente Comitato direttivo ecc.). Per coloro che vengono nominati o confermati a ricoprire le predette cariche, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o al più tardi entro il 31/12/2025.
Il mancato adempimento comporta l’applicazione di sanzioni che vanno da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro. Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.



