Aprile 2017
ROMA – Dal 19 aprile 2017 è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come, ad esempio, il latte Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad esempio: “Origine del latte: Italia”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
- latte di Paesi Ue: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- latte condizionato o trasformato in Paesi Ue: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non Ue”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp, che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.