Michael Ieranò
In vista della presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, fissata al prossimo 30 novembre, si riportano alcune indicazioni operative utili ai lettori:
DOCUMENTI DI TRASPORTO PER LE UVE – Necessaria la compilazione di un documento che scorti il prodotto, al di fuori del trasporto dai vigneti di proprietà dell’azienda. Se la distanza tra il vigneto (o altro impianto del produttore) ed il luogo di destinazione è superiore a 70 km o si cambi la zona viticola, è bene compilare un documento Mvv (anche in formato cartaceo, valido però solo sul territorio nazionale). Per gli spostamenti sotto questo limite di percorrenza, è sufficiente il Ddt con l’indicazione delle informazioni obbligatorie sul prodotto trasferito.
SOTTOPRODOTTI – I viticoltori che abbiano proceduto alla trasformazione delle uve, con l’ottenimento dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) hanno l’obbligo di ritiro sotto controllo (consegna ad una distilleria riconosciuta) o uso alternativo.
Per l’invio in distilleria, sarà possibile utilizzare un documento prestampato/prenumerato (es. AB o XAB), un Mvv (cartaceo – non convalidato) o un Mvv-E (documento elettronico) compilato in tutti i campi obbligatori.
Una copia del documento per l’uscita delle fecce, con obbligo di denaturazione secondo le modalità del Decreto Dipartimentale 746/2020, andrà recapitato tramite Pec all’Ufficio Repressione frodi all’indirizzo aoo.icqrf.erm@pec.masaf.gov.it.
Dal 2023 la comunicazione di uso alternativo dei sottoprodotti (uso agronomico, compostaggio, uso energetico), è solamente telematica.
Pertanto, non più valida la comunicazione tramite fax o Pec, dovrà essere trasmessa attraverso le funzionalità del portale ministeriale Sian o tramite web service per chi ha la gestione del registro dematerializzato secondo questa modalità.
VINI GENERICI CON INDICAZIONE DELLA VARIETA’ – Per la rivendicazione di vino generico (bianco, rosso o rosato), si ricorda la possibilità di indicare il vitigno soltanto se questo appartiene ad uno dei sette vitigni internazionali. Ovvero: Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon e Syrah. Dal punto di vista della tracciabilità, in relazione alle comunicazioni agli Organismi di Controllo ed alla registrazione delle movimentazioni, questi prodotti si comportano come fossero vini Igt. Necessario dunque comunicare le elaborazioni, gli imbottigliamenti, le eventuali riclassifiche o declassamenti.
VINI GENERICI CON ANNATA – La rivendicazione dell’anno di produzione sui vini generici è vincolato alla stipula di un contratto con un Organismo di Controllo che ne certifichi l’effettiva annata. L’eccezione riguarda vini generici derivanti da declassamento di Igt (sempre considerati come “certificati”) o Docg/Doc in possesso di certificato di idoneità.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE: VALORI NUTRIZIONALI ED INGREDIENTI – Dalla campagna vendemmiale 2024/2025 le informazioni su valori nutrizionali ed ingredienti dovranno essere inserite su tutti i vini, anche se commercializzati o movimentati allo stato sfuso. Anche sui Ddt di trasporto o tramite schede di dettaglio da allegare ai documenti di trasporto stesso (come nel caso di Mvv-E). Le partite oggetto di taglio, anche precedenti all’entrata in vigore, fanno decadere la deroga all’indicazione dei valori nutrizionali ed ingredienti. Pertanto sarà obbligatorio inserire queste informazioni sui cartelli di cantina o nei documenti di trasporto.
IGT Emilia Lambrusco – A partire dalla dichiarazione di vendemmia corrente, per la tipologia Igt Emilia Lambrusco sarà necessario utilizzare un codice specifico se la partita di uva è stata oggetto di “taglio” in vendemmia o sia in purezza. Questa scelta è dettata da una volontà di operare un maggior controllo sulle manipolazioni dei prodotti in uscita dalle cantine.
Per le specifiche tecniche si consiglia un approfondimento con i referenti tecnici del settore.