
Maggio 2016
La gran parte delle irroratrici (escluso le attrezzature portatili) deve essere sottoposta al controllo funzionale, presso i centri riconosciuti dalla Regione, entro il 26 novembre 2016 e poi entro cinque anni sino al 2020, dal 2021 ogni tre anni.
I contoterzisti dovevano fare il primo controllo entro il 26 novembre 2014 per poi ripeterlo ogni due anni. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 devono essere sottoposte al controllo entro cinque anni dalla data di acquisto.
Per oggettive ragioni logistiche consigliamo gli utilizzatori di iniziare a programmare i controlli senza attendere l’imminenza della scadenza prima richiamata.
Riguardo all’altra operazione obbligatoria, cioè la regolazione o taratura periodica effettuata dall’utilizzatore, si chiarisce che i dati da registrare sono la data di esecuzione della regolazione e i volumi d’irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali, e che la scheda su cui tali dati vanno annotati è allegata o facente parte del registro dei trattamenti.
Il Decreto ministeriale dell’ottobre scorso ha aggiornato l’elenco delle attrezzature che devono essere sottoposte al controllo entro il prossimo 26 novembre, che per maggiore informazione riportiamo integralmente.
Elenco, non esaustivo, delle attrezzature utilizzate, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, per la distribuzione di prodotti fitosanitari
Il seguente elenco sostituisce quello inserito al paragrafo A.3.2 del Piano d’azione nazionale:
A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)
– irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
– irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
– dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
– cannoni;
– irroratrici scavallanti;
– irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.
A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)
– irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
– irroratrici con calate;
– cannoni;
– dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
– irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
– irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.
A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette
– irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate;
– irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
– irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.
A4) Altre macchine irroratrici
– irroratrici montate su treni;
– irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.
