Agosto 2017
Il contratto può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso una specifica piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.
Per Il datore di lavoro è necessario essere in possesso di Pin, dispositivo per attivazione ed invio della comunicazione in forma autonoma mentre sarà possibile ,solo dai prossimi mesi ,effettuare la comunicazione attraverso intermediari abilitati (come Cia). Per il lavoratore è necessario essere in possesso del medesimo Pin o attraverso intermediari abilitati per accreditarsi come percettore (e comunicare i dati bancari presso cui l’istituto provvederà a versare i compensi) ed indicare i riferimenti/recapiti telefonici.
Pagamento anticipato
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (Azienda) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali sono:
1. versamento a mezzo modello F24;
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
Pagamento compenso
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con i dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, e di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Limiti economici
I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti;
• per ciascun utilizzatore (azienda), con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Limiti per le aziende
Le aziende non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Valore compenso
Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.
Specificità settore agricolo
Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• studenti con meno di 25 anni di età;
• persone disoccupate, ovvero che abbiano presentato all’ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità;
• percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente:
– area 1: € 9,65;
– area 2: € 8,80;
– area 3: € 6,56.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La comunicazione preventiva tramite Inps avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario, la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto.
Profili sanzionatori e regolarizzazioni
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017 (limiti soggettivi), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione (833.33 €). Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.