Michael Ieranò, Responsabile Vitivinicolo Cia Emilia Romagna
IGT Emilia – Confermata l’entrata in vigore dell’obbligo di applicazione dei Contrassegni di Stato a partire dal 1 agosto 2025. Pertanto, le scorte di prodotto imbottigliato prima di tale data (anche se non etichettato), potranno non avere il Contrassegno applicato. Per quanto riguarda i vini spumanti elaborati con Metodo Classico, per usufruire della deroga all’apposizione del Contrassegno, la “sboccatura” dovrà essere ultimata entro il 31 luglio.
La consegna dei Contrassegni sarà disponibile dal prossimo 28 luglio tramite apposita modulistica sul sito di Valoritalia. Si consiglia di inviare le richieste per quantità coerenti con gli imbottigliamenti eseguiti, al fine di non dover procedere al reso dei Contrassegni non utilizzati.
IGT Emilia Lambrusco – Dalla prossima campagna vendemmiale 2025/26 verrà applicata la misura di gestione dell’offerta di cui all’art. 39, comma 4, della Legge 238/16 in merito allo stoccaggio della produzione ottenuta dai vigneti idonei alla coltivazione e rivendicazione per la sola tipologia Emilia Lambrusco Igt. Pertanto la resa massima passerà da 290 quintali/ha a 250 quintali/ha e il restante prodotto andrà in stoccaggio, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026. La misura sarà svincolata, per tutti, non prima di novembre 2025 ma ogni produttore potrà in qualsiasi momento riclassificare il prodotto eccedente a Emilia Rosso Igt o vino generico rosso. Confermata, inoltre, la riduzione della resa massima di trasformazione uva/vino al 75% (prima fissata all’80%).
IGT Emilia Lambrusco / codice taglio in dichiarazione vendemmia – Dalla prossima Dichiarazione di Vendemmia 2025 sarà introdotto sull’applicativo Sitifarmer un codice specifico che registrerà l’operazione di taglio in vendemmia, nel caso in cui il vino rivendicato non sia ottenuto soltanto da varietà Lambrusco (“in purezza”). Nelle prossime settimane saranno svolti incontri tecnici con i colleghi degli uffici provinciali su questo specifico tema.
Valori Nutrizionali ed Ingredienti in etichetta – Il Masaf, con nota di chiarimento del 05/05/2025 (in allegato) ha reso note alcune casistiche per le quali non varrà la deroga all’indicazione dei Valori Nutrizionali ed Ingredienti. Come già noto, qualsiasi prodotto elaborato a frizzante o spumante dopo l’8 dicembre 2023 avrà l’obbligo di indicazione dei parametri tecnici sopra elencati. Lo stesso obbligo varrà anche nel caso di tagli/assemblaggi operati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento Ue, altresì tra due partite “in deroga” all’applicazione. (Es. due vini 2022 tagliati dopo l’8 dicembre 2023, secondo le percentuali ammesse dalla normativa, avranno l’obbligo di indicare valori nutrizionali ed ingredienti)
Valoritalia e controlli vigneto – Nelle prossime settimane saranno svolti i controlli dell’Odc Valoritalia sui vigneti in campo. Pertanto è necessario informare i propri referenti tecnici se sarete oggetto di controllo e ricezione del verbale ispettivo. Le aziende che riceveranno non conformità dovranno rispondere alle Pec ricevute entro 30 giorni dalla data di protocollo, attraverso l’usuale “Allegato 1” di azione correttiva.
ER Pignoletto – (non ancora ufficiale) Lo scorso mercoledì è stata approvata la reintroduzione delle “sottozone” (Colli d’Imola, Modena e Reno) presenti sul disciplinare Pignoletto Doc, ora sostituito da Emilia Romagna Pignoletto Doc. L’ufficialità ci sarà soltanto a settembre prossimo, con carattere probabilmente retroattivo, pertanto si consiglia alle aziende di tenere tracciate le sottozone nel campo delle indicazioni facoltative sui registri cartacei/telematici di cantina. Si raccomanda, inoltre, di tenere tracciatura delle stesse, anche in forma abbreviata, nei documenti di acquisto/vendita uve. Solo così, sarà possibile procedere alla riclassifica automatica con il relativo codice Do su Sian quando la misura sarà stata confermata a livello normativo. Si ricorda che a oggi non è ammessa l’indicazione delle sottozone in etichetta, secondo quanto previsto dal disciplinare attualmente in utilizzo.
OCM Investimenti – modifiche ai preventivi di spesa – Come indicato nelle istruzioni operative 106/2023, dalla campagna 2024/2025 tutte le modifiche che interessano i preventivi dovranno essere trattate come VARIANTI e non più come modifica minore. Il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sotto elencate:
a) se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;
b) se determina da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.).
c) in caso di impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l’evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato.
Per le casistiche indicate ai punti b) e c), la spesa ammessa non potrà, per nessun motivo, essere maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale (minore offerta), la maggior spesa sostenuta sarà a carico del beneficiario. La modifica dei preventivi dovrà essere opportunamente motivata e relazionata anche tramite una scheda tecnica tramite la quale, posti a confronto il bene sostituito con il nuovo bene, sia evidente il miglioramento ottenuto con la modifica in termini di requisiti e obiettivi prefissati, raggiunti e futuri. Eccetto che per la casistica indicata al punto a), ai fini della verifica della congruità dei prezzi è obbligo del beneficiario presentare nuovamente i tre preventivi.
Seguiranno nuovi aggiornamenti non appena disponibili.



