Il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo non è stato prorogato: delusione del mondo agricolo

L’introduzione del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio agricolo nel corso del primo trimestre 2022 era stato accolto con favore, perché di semplice applicazione ed in grado di premiare le imprese maggiormente impegnate nell’attività produttiva.

CIA – Agricoltori Italiani, nello specifico, aveva chiesto a più riprese al Governo di riproporre tale misura. L’occasione per prorogare il bonus carburanti era rappresentata dalla conversione in legge del decreto “Aiuti” n. 50/2022, ma purtroppo ciò non si è verificato. La crisi sempre più grave che sta investendo il settore agricolo, richiederebbe l’estensione dell’agevolazione per l’acquisto del carburante per tutto l’anno, anche a fronte dell’acuirsi della siccità. Il prezzo del gasolio ha ormai raggiunto punte di 1,6 euro al litro, mettendo in pericolo trebbiature e raccolti, ostacolando le irrigazioni e la tenuta economica soprattutto delle aree più marginali.

Lo stesso decreto legge “Crisi Ucraina” n. 21/2022, che aveva introdotto il bonus carburante, offre tuttavia due soluzioni alternative per ridurre i costi energetici gravanti sulle imprese, attraverso altri due crediti d’imposta, fruibili per l’acquisto di gas ed energia elettrica nel corso del secondo trimestre 2022, da parte della generalità delle imprese (anche agricole) non “energivore” o “gasivore”. Nel primo caso, il beneficio è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato dal primo aprile al 30 giugno 2022. Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6964”, anno di riferimento “2022”) da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022.

Per le imprese agricole ci sono altre opportunità per ridurre i costi energetici sempre più elevati

Maggiore interesse tra le imprese agricole, sta destando l’altro bonus previsto dall’art. 3 del decreto “Crisi Ucraina”, finalizzato ad attenuare i rincari dei prezzi dell’energia elettrica. In particolare, si prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 15% a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022. L’incentivo è destinato alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Le imprese possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Con la circolare n. 13/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa la determinazione dell’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione. Con la risoluzione 18/E/2022 è stato istituito l’apposito codice tributo “6963”, anno di riferimento “2022”, per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, entrambi i crediti d’imposta così come previsto per l’agevolazione sull’acquisto dei carburanti agricoli, sono cedibili seppur solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 21 dicembre 2022, tramite il modello approvato con il provvedimento n. 253445/2022 del 30 giugno 2022, anche avvalendosi di intermediari abilitati.

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