Sostituire, non appena tecnicamente ed economicamente sarà possibile, le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e indicate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.
Lo prevede il nuovo comma 7-bis dell’art 271 del Decreto Legislativo n.152/2006, così modificato dal Decreto Legislativo n. 102/2020. Gli allevatori dovranno quindi esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi, al fine di valutare se le materie stesse sono classificate
- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (sezione 2 della scheda di sicurezza);
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
- estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.
Gli allevamenti o le installazioni esistenti, che sono assoggettati a Aia (Autorizzazione integrata ambientale) oppure a Aua (Autorizzazione unica ambientale) in cui sono utilizzate nei cicli produttivi sostanze o miscele “classificate”, hanno l’obbligo di presentare una relazione tecnica, entro il 28 agosto 2021.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Successivamente, dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.
Cia invita le imprese interessate a prendere contatto con gli uffici territoriali di riferimento al fine di assolvere questi importanti adempimenti.