Mirco Conti, resp. Fiscale Emilia Romagna Cia ER
Nel momento in cui scriviamo, siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo interministeriale che disciplinerà le modalità di accesso ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti e fertilizzanti agricoli effettuati nei mesi marzo, aprile e maggio 2026.
Cia Agricoltori Italiani oltre a seguire l’iter, sta costantemente sollecitando i vari Ministeri interessati ai fini dell’approvazione finale. Sebbene la misura allo stato attuale quindi, non sia operativa, forniamo di seguito, alcune indicazioni utili allo scopo di raccogliere la documentazione necessaria in vista dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Sono ammessi al beneficio gli agricoltori in attività, titolari di fascicolo aziendale regolarmente validato per la campagna 2026, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa e dal regime contabile adottato. Parimenti, le agevolazioni devono ritenersi accessibili anche ai soggetti esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972, anche qualora non risultino iscritti alla Camera di Commercio.
Spese ammissibili
Ai fini dell’agevolazione rileva la data di effettuazione dell’operazione, coincidente con la consegna o la spedizione di carburanti e fertilizzanti, che deve dunque collocarsi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. La norma istituiva del credito d’imposta, richiama quale documentazione a prova dell’avvenuto acquisto la relativa fattura, nulla pretendendo rispetto all’effettuazione del pagamento che dunque avvenire in momenti successivi, anche alla presentazione dell’istanza per l’accesso al credito. Pur in presenza di pagamento differito, si ritiene che lo stesso debba comunque essere effettuato entro il termine di utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Anche sulle modalità di pagamento non ci sono indicazioni, ma si ritengono ammesse sia pagamenti con modalità tracciate, sia pagamenti in contanti; in questo ultimo caso è opportuno farsi rilasciare una quietanza sulla fattura d’acquisto.
Relativamente agli acquisti di gasolio e benzina, rientrano nelle spese ammissibili qualora siano utilizzati per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole compreso il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole, mentre sono da escludere i carburanti utilizzati per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo, attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola, nonché l’acquisto di oli lubrificanti.
Determinazione del contributo
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima della spesa sostenuta al netto dell’Iva, pari al 20% per i carburanti e al 30% per i fertilizzanti. Qualora l’ammontare complessivo delle domande ammissibili ecceda le risorse disponibili, vale a dire 90 milioni per i carburanti e 40 milioni per i fertilizzanti, la percentuale effettiva del credito sarà rideterminata in misura proporzionalmente ridotta per tutti i beneficiari.
Presentazione della domanda
Il soggetto gestore della misura è individuato in Agea. Pertanto, le domande di accesso al beneficio dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale Sian, direttamente dal beneficiario, oppure per il tramite dei Centri di assistenza agricola (Caa) ai quali è stato affidato mandato. Agea Coordinamento, entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo, dovrà pubblicare una propria circolare con cui saranno individuate le modalità attuative del decreto, nonché la data entro la quale può essere presentata la domanda, a cui devono essere allegate copia delle fatture e della documentazione idonea a comprovare l’effettiva consegna o spedizione del bene. Ammontare delle spese sostenute dall’impresa richiedente per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio dell’attività agricola dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026 indicate nelle fatture allegate.
Modalità di utilizzo e compensazione
Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026. L’eventuale residuo non compensato entro tale data andrà perduto, poiché allo stato attuale non è possibile compensare le quote residue negli anni successivi, né al momento, è previsto un differimento di tale data.
È già possibile contattare le sedi territoriali Cia, allo scopo di predisporre la domanda dei bonus, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo.



