Quando la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi può essere compresa nel reddito agrario dei terreni in conduzione

Mirco Conti, resp. Fiscale Emilia Romagna Cia ER

Con la risposta n. 151 del 23/07/2026 ad una istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate, ha fatto il punto sui requisiti necessari ai fini della riconducibilità delle attività agricole connesse di commercializzazione previste dall’articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile, al regime di determinazione dei redditi su base catastale.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia, riguardava un’impresa che esercita attività di allevamento avicolo e realizza prodotti crudi elaborati, con prevalenza di carne proveniente da animali allevati nei propri impianti. In misura non prevalente l’azienda acquista anche capi vivi da terzi, macellati internamente, e, allo scopo di migliorare la qualità del prodotto finale, utilizza in funzione meramente accessoria ingredienti secondari acquistati da terzi. L’impresa agricola chiedeva precisazioni circa la possibilità di considerare tale attività come produttiva di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria, confermando quanto già espresso dalle principali circolari sul punto (circolare n. 44/E/2002 e circolare n. 44/E/2004), si è concentrata sui requisiti di applicazione del regime di determinazione catastale dei redditi, precisando il confine tra l’applicazione del reddito agrario ed il regime forfetario, disciplinato dall’articolo 56-bis, comma 2, del Tuir.

In particolare ai fini fiscali, le attività rientrano nei limiti del reddito agrario con determinazione catastale di cui all’art. 32, comma 2, lett. c), Tuir qualora i prodotti commercializzati acquistati all’esterno, siano:

  • oggetto di lavorazione e/o trasformazione;
  • non prevalenti rispetto a quelli ottenuti dalla coltivazione dei fondi o dall’allevamento degli animali;
  • riconducibili ai beni individuati dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015.

Una volta accertata la sussistenza del requisito della prevalenza (nel caso in esame, presente sia su piano quantitativo che qualitativo), si è passati a verificare che l’attività rientri tra quelle specificatamente individuate dalla tabella allegata al richiamato decreto risalente al febbraio 2015.
Anzitutto l’Agenzia ha verificato la coincidenza tra attività richiamata dal decreto e attività Ateco posta in essere dall’interessato. Nello specifico, infatti, con riferimento alla produzione di elaborati crudi di carne avicola, oggetto della domanda, viene evidenziato che la tabella assoggetta a tassazione catastale la “produzione di carni e prodotti della loro macellazione” di cui al codice Ateco 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carne di volatili), e la “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0)”.

Nel caso in esame, quindi, il richiamo da parte della tabella al codice Ateco 10.12.0 risulta integrale, mentre per quanto riguarda il codice Ateco 10.13.0 (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili) il DM assoggetta a tassazione catastale ai sensi dell’articolo 32 del Tuir solo la “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami”. Ne consegue che le attività produttive riconducibili al codice Ateco 10.13.0 (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili), ma che risultano diverse dalla “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami”, in quanto non richiamate dalla tabella allegata al decreto Mef non sono assoggettate a tassazione in base al reddito agrario ex articolo 32 del Tuir, applicandosi, invece, l’articolo 56-bis, comma 2, dello stesso Testo unico.

Tale disposizione, che si applica alle attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale, ma diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale, prevede un regime di determinazione forfettaria dei redditi d’impresa, applicando il coefficiente di redditività del 15% ai corrispettivi Iva.

Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione del reddito d’impresa determinato in modo analitico, cioè ricavi meno costi, laddove si realizzino attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
Vale la pena evidenziare ancora una volta, come la fiscalità agricola, che si basa sui valori fondiari e regimi speciali, non abbia bisogno di riscritture radicali, ma di chiare e puntuali regole applicative da attuarsi periodicamente con decreti attuativi al passo coi tempi, la cui approvazione è già prevista dalle norme vigenti.

Il sopra richiamato decreto che individua il novero delle attività connesse risale a più di 10 anni fa, così come la tabella Iva dei prodotti agricoli che va certamente ridefinita.

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