
Febbraio 2014
DALLA REDAZIONE – Il 19 dicembre scorso è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni, e quindi inviato ufficialmente alla Commissione europea, il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Il Pan deriva dalla direttiva 2009/128/CE e dal D.Lgs. 150/2012 e deve dare attuazione pratica a tali normative. Rispetto alla precedente bozza di Pan, ha fatto seguito una fase di consultazione in cui la Cia ha inviato osservazioni e proposte di modifica che in buona parte sono state accolte. Il testo che è derivato dopo una lunga gestazione rimane, soprattutto nella forma, piuttosto complesso e articolato, mentre in altri casi rimanda ad ulteriori elaborati che dovranno essere prodotti (sotto forma di decreti, di linee guida, ecc.) nei prossimi mesi.
Le principali novità introdotte dalla nuova norma
Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti
Questa parte in particolare specifica: – che fino al 26 novembre 2014 le Autorità regionali e provinciali competenti possono rilasciare e rinnovare patentini secondo le modalità previgenti. Tali rilasci e rinnovi avranno validità fino alla scadenza dei 5 anni. – A decorrere dal 26 novembre 2015 la Regione deve obbligatoriamente istituire il nuovo sistema di rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita e all’utilizzazione; – sono state maggiormente articolate le disposizioni che riguardano la figura del consulente, definendo con maggior dettaglio le incompatibilità (il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza) e le condizioni di esonero dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti; – la durata minima dei corsi di formazione per utilizzatori è di 20 ore; lo svolgimento in modalità Fad/E-learnig (formazione a distanza) viene riconosciuto anche per i corsi, sia di base che di aggiornamento, per utilizzatori. La durata dei corsi di aggiornamento devono avere la durata di 12 ore.
Informazione e sensibilizzazione
In merito all’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata, la formulazione attuale è “apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze”. Conseguentemente si dovranno esporre cartelli ai bordi degli appezzamenti che riportano l’informazione dell’avvenuto trattamento.
Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari
Questa è una delle novità più rilevanti introdotte dalla direttiva comunitaria. Rimane il problema generale della pianificazione in tempi relativamente brevi (entro il 26 novembre 2016) del controllo funzionale di una notevole quantità di macchine irroratrici. Per una programmazione più chiara bisognerà però aspettare il decreto Mipaaf. Riguardo l’altra operazione obbligatoria, cioè la regolazione o taratura periodica effettuata dall’utilizzatore, si chiarisce che i dati da registrare sono la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali e che la scheda su cui tali dati vanno annotati è allegata o facente parte del registro dei trattamenti.
Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche
Questa parte per la sua regolamentazione viene rimandata ad un unico documento di linee guida, che dovrà essere predisposto dal Consiglio tecnico scientifico e adottato dai Ministeri dell’ambiente e dell’agricoltura entro dodici mesi. Riguarderà la definizione di misure per la tutela dell’ambiente acquatico, le misure di accompagnamento per la mitigazione del rischio, la tutela della biodiversità nelle aree protette e le misure volontarie da incentivare nelle aree protette. Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze La parte relativa alle indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze è regolamentata da uno specifico allegato, ma per quanto ci riguarda non presenta sostanziali novità rispetto a quanto già conosciuto e praticato nella nostra regione, compreso lo smaltimento dei contenitori o dei fitofarmaci scaduti.
Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari
Questa è la novità più rilevante e cioè l’avvio della difesa integrata obbligatoria, dal 1° gennaio 2014: questa data è inserita nella direttiva 2009/128/CE, e quindi il Pan non può modificarla. Gli obblighi dell’azienda agricola in relazione a questa nuova fase sono, al momento, ridotti al minimo, e riguardano in pratica la sostanziale conoscenza (il Pan parla di: conoscere, disporre direttamente o avere accesso a), laddove disponibili, dei dati metereologici, delle informazioni di una rete di monitoraggio, dei bollettini territoriali di difesa integrata, dei materiali informativi sulla difesa integrata. In pratica l’azienda, che già non pratica il sistema di difesa integrata, deve dimostrare, in caso di controllo, che conosce o ha accesso alle previsioni meteo e ai bollettini di difesa integrata e altro materiale informativo che può reperire tramite collegamenti informatici o più facilmente dal proprio fornitore di fitofarmaci.



