
Luglio 2015
Corrado Fusai
Il titolare dell’azienda agricola deve denunciare, sia all’Inail che all’autorità di Pubblica Sicurezza, tutti gli infortuni sul lavoro per i quali il tempo di guarigione supera i 3 giorni (senza considerare il giorno dell’infortunio) subiti dai dipendenti (sia fissi che avventizi), nonché da tutti i familiari iscritti negli elenchi nominativi Inps dei coltivatori diretti (compreso, quindi, il titolare medesimo, se anch’egli è iscritto).
Invio solo telematico
Dal luglio 2013 le imprese agricole datrici di lavoro e i coltivatori diretti inviano la denuncia utilizzando una casella di Posta elettronica certificata, propria o di un consulente, come gli uffici Cia.
I termini di presentazione
Le regole per denunciare gli infortuni dei coltivatori diretti o dei dipendenti sono le stesse e, se non rispettate, comportano pesanti sanzioni. Va premesso che il lavoratore infortunato, anche se è un familiare, ha l’obbligo di informare subito il titolare dell’azienda dell’infortunio subito e di consegnargli prontamente ogni certificato medico contenente la prognosi.
In caso di infortunio mortale, o tale da comportare pericolo di morte, la denuncia va inviata all’Inail entro 24 ore dall’evento; va inviata anche all’autorità di pubblica sicurezza entro i 2 giorni successivi a quello in cui il titolare dell’azienda è venuto in possesso dei certificati sanitari; se il termine cade in un giorno festivo, si slitta al primo giorno successivo non festivo. Negli altri casi, l’obbligo di presentare la denuncia scatta quando il lavoratore deve astenersi dal lavoro per più di 3 giorni (escluso quello dell’infortunio). ll titolare dell’azienda deve presentare la denuncia, sia all’Inail che all’autorità di Ps, entro i 2 giorni successivi a quello in cui è venuto in possesso del certificato medico di prognosi. Se il termine cade in un giorno festivo, si slitta al primo giorno successivo non festivo.
Infortuni del titolare
Il titolare iscritto come coltivatore diretto deve presentare la denuncia all’Inail e all’autorità di Ps nei termini sopra indicati, anche per i propri infortuni. Nel caso in cui il titolare sia impedito a presentare la denuncia nei termini stabiliti (ad esempio, in caso di ricovero), l’obbligo di denuncia ricade sul medico.
Le sanzioni
L’unico caso non sanzionato è quello di ritardata od omessa denuncia dell’infortunio subito dal titolare dell’azienda. La mancata o ritardata denuncia degli infortuni è sanzionata con un importo variabile da un minimo di 1.290 euro ad un massimo di euro 7.745 euro. Sanzioni minori sono previste anche in caso di incompletezza della denuncia.
