Mirco Conti, responsabile fiscale Cia Emilia Romagna
Ecco le novità che interessano più da vicino il settore agricolo
Esenzione redditi catastali per coltivatori diretti e Iap
Prorogata per l’anno 2020 l’esenzione dei redditi dominicali ed agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef. Dal 2021 l’esenzione scende al 50%.
Commercio piante e fiori tra imprenditori agricoli
In materia di incentivo alla crescita del verde urbano è previsto che gli imprenditori agricoli florovivaistici che effettuano la mera commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici nel limite del 10% del volume di affari, determinano il relativo reddito applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate agli effetti dell’Iva, il coefficiente di redditività del 5%.
Oleoturismo
Dall’1/1/2020 le disposizioni in materia di enoturismo già introdotte dalla Finanziaria 2018, sono estese alle attività di oleoturismo. Con il termine oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Investimenti beni strumentali da aziende agricole
Viene istituito uno specifico fondo per favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che dichiarano il reddito agrario o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali connessi ad investimenti “Industria 4.0”. Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Bonus imprenditrici agricole
Concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Mipaaf un fondo rotativo per l’attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020.
Fondo solidarietà cimice asiatica
Incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di solidarietà nazionale per interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica. Potranno accedere agli indennizzi le imprese agricole anche se non hanno sottoscritto le polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, previste dalle norme che disciplinano il Fondo di solidarietà nazionale.
Bonus per l’agricoltura innovativa
Per favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e per incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, è prevista la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain. Viene autorizzata la spesa di un milione di euro per il 2020.
Credito d’imposta per investimenti Impresa 4.0 estesi al mondo agricolo
In sostituzione della proroga del super e iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Il nuovo credito d’imposta, spetta a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito. Quindi, anche le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, possono usufruire del credito di imposta a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali. In particolare, per l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, il credito di imposta è pari al 40% degli investimenti fino a 2,5 milioni; mentre l’investimento in beni immateriali (software e simili) fino a 700.000 euro, il credito d’imposta sale al 15%. Nel caso assai più frequente, di acquisto di beni strumentali tradizionali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e sarà concretamente utilizzabile dal 2021 a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Regime forfetario 2020
Una serie di modifiche sono state introdotte al regime forfetario rivolto a imprenditori individuali (non agricoli) e professionisti, che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare è nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
Dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo del contante viene fissato a 2.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.
Lotteria degli scontrini
Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal primo luglio 2020, i privati consumatori maggiorenni, che effettuano acquisti presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una Lotteria Nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto i consumatori comunichino all’esercente uno specifico “codice lotteria” dal sito internet dell’Agenzia delle entrate e che l’esercente trasmetta alla stessa Agenzia i dati della singola operazione. Nel caso in cui l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria, questi non sarà sanzionabile, ma il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Le segnalazioni saranno utilizzate dall’amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Digital Tax
Si tratta di una nuova imposta sui servizi digitali pari al 3% sui ricavi da applicare ai contribuenti che siano soggetti prestatori di servizi digitali. Si applica da gennaio alle aziende che realizzano ricavi non inferiori a 750 milioni, di cui almeno 5,5 milioni derivanti da prestazione di servizi digitali.
Sugar Tax
Viene introdotta una imposta sul consumo dei prodotti per uso singolo, costruiti interamente o parzialmente, con materie plastiche derivanti da polimeri organici di origine sintetica, ivi compresi i contenitori in tetrapack. L’imposta è stata definita a 0,45 euro per Kg. Il primo versamento dovrà essere effettuato in ottobre 2020. Da tale imposta sono esentati tutti i dispositivi medici ed i contenitori di medicinali.
Imu
Dal 2020 la Tasi viene assorbita dall’Imu. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu + Tasi per il 2019. A regime, il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente e la seconda rata, a saldo della imposta dovuta per l’intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del Mef entro il 28 ottobre di ciascun anno.
Cedolare secca per abitazioni affittate a canone concordato
Viene stabilizzata definitivamente la misura della cedolare secca al 10% per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, commi 3 e 8 della legge n. 431/1998 (contratti a canone “concordato”) e relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa. L’attuale assetto normativo derivante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio pare non avere prorogato l’applicazione dell’aliquota agevolata anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014.
Cedolare secca per immobili commerciali
Non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Detrazioni recupero edilizio
Anche per il 2020, è confermata la proroga dal 31-12-2019 al 31-12-2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
Detrazione Bonus mobili ed elettrodomestici
Proroga fino al 31/12/2020 la detrazione Irpef del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2020 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1/1/2019.
Detrazione interventi di risparmio energetico “Ecobonus”
Prorogato al 31 dicembre 2020, il cosiddetto ecobonus, ovvero le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica tesi ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Sisma bonus
Prorogato per il 2020 anche il sisma bonus dedicato alla messa in sicurezza degli immobili che a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza beneficia della detrazione fino all’85%
Aboliti gli sconti in fattura in luogo delle detrazioni edilizie
Dall’1-1-2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” invece della fruizione della relativa detrazione prevista per l’adozione di misure antisismiche o di interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico. La possibilità di richiedere al fornitore o soggetto che esegue i lavori il riconoscimento dello “sconto in fattura” è ora circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di importo pari o superiore a € 200.000.
Bonus verde
Prorogata anche per il 2020 la detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Detrazione facciate
Per spese sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione pari al 90%.
Per zone A e B si intendono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (i centri storici), comprese e le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle precedenti.
Per capire se un edificio è ubicato in una delle zone ammesse al beneficio è necessario informarsi presso gli Uffici tecnici comunali. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Tracciabilita detrazioni
A decorrere dal 2020, le detrazioni Irpef del 19% sono riconosciute a condizione che le spese siano sostenute mediante versamento tramite strumenti tracciabili: assegno o bonifico bancario o postale, oppure carte di debito, di credito e prepagate. Il beneficio della detrazione, qualora si paghi in contanti, sussiste solo relativamente alle spese sostenute per medicinali e dispositivi medici, nonché prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.