Michael Ieranò, Responsabile Vitivinicolo Cia Emilia Romagna
Con la pubblicazione da parte del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) della circolare nr. 110473 del 6 marzo scorso, vengono apportate alcune modifiche al Regolamento (Ue) 2024/1143 riguardante l’etichettatura dei prodotti agricoli Dop e Igp.
L’aspetto più importante riguarda l’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli Dop e Igp:
“Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto”.
Per il settore vitivinicolo, questo aggiornamento chiarisce che le etichette sul fronte del recipiente, potranno avere nomi delle Dop/Igp incomplete a patto che il nome completo delle stesse compaia almeno una volta nella retro etichetta, assieme alle altre informazioni obbligatorie.
I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.




