Michael Ieranò, Responsabile Vitivinicolo Cia Emilia Romagna
Come atteso, il 10 febbraio scorso il Parlamento europeo ha approvato il nuovo Pacchetto Vino che introduce numerose novità per il settore vitivinicolo. Aumento delle percentuali di contributo, norme sull’etichettatura dei vini dealcolati, strumenti di promozione, danno un nuovo quadro al settore.
L’entrata in vigore sarà subordinata all’adozione formale del testo da parte degli stati membri ed alla successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Una delle più importanti riguarda il tema delle Autorizzazioni: per le autorizzazioni a nuovi impianti è confermata la durata a 3 anni, calcolati dalla fine della campagna di commercializzazione. Solo in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, per specifiche aree, gli Stati membri potranno concedere una proroga di 12 mesi. Per le autorizzazioni ai reimpianti, la durata estesa fino a 8 anni, anche in questo caso si parte dalla fine della campagna di commercializzazione in cui l’autorizzazione è concessa.
Per contrastare le fitopatie legate a parassiti altamente contagiosi, sarà previsto un sostegno specifico fino al 100% della spesa ammissibile per monitoraggio e prevenzione, nei nostri territori in particolare sul tema della Flavescenza dorata.
Altre novità riguardano gli investimenti volti alla sostenibilità con un finanziamento fino all’80% degli interventi legati alla sostenibilità ambientale e alla resilienza climatica. Per la misura Ocm Promozione nei Paesi terzi viene introdotta la possibilità di prorogare i progetti fino a nove anni complessivi, al fine di dare una continuità strutturale ai progetti presentati.
Il Pacchetto riconosce inoltre l’enoturismo come strumento di sviluppo e valorizzazione, anche dal punto di vista dell’attrattività delle aziende vitivinicole.
Sul tema delle estirpazioni, gli agricoltori potranno beneficiare su un finanziamento al 70% della somma dei costi diretti di esecuzione dell’estirpazione e della perdita di reddito stimata per un anno in relazione alla superficie estirpata , ma non potranno richiedere autorizzazioni per nuovi impianti durante le dieci campagne di commercializzazione successive a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione. Inoltre, gli Stati membri possono fornire un contributo nazionale all’intervento per un importo massimo del 30 %.
Il testo adottato approfondisce infine il tema dell’etichettatura, fornendo maggiori chiarezze al consumatore. Il termine “analcolico”, potrà essere utilizzato solo per i prodotti con una gradazione alcolica non superiore allo 0,05 per cento vol. Per i vini con un contenuto alcolico superiore a tale soglia, che avranno subito una riduzione di almeno il 30% rispetto alla gradazione originale, sarà obbligatoria l’etichetta “a ridotto contenuto alcolico”.



