Salvatore Agresta
DALLA REDAZIONE – Da più parti del territorio arrivano segnalazioni sull’attività svolta nei mesi passati, da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, attraverso i suoi ispettori, sulla corretta iscrizione delle imprese agricole alla Bdnoo, la Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli.
L’occasione questa, per fare una rapida sintesi di quanto è avvenuto nel tempo. L’introduzione nella primavera del 1994 delle Norme di Qualità per i prodotti ortofrutticoli, dava il via all’iscrizione all’apposito registro tenuto da Aima dei centri di condizionamento e, successivamente, nell’inverno 1995, all’iscrizione di tutte le aziende agricole che commercializzavano prodotti ortofrutticoli.
In quell’occasione fu organizzata una grande campagna di raccolta moduli di iscrizione, e furono trasmesse a Roma un numero importante di iscrizioni alla Bdnoo. All’inizio del 2005, imboccando un percorso di semplificazione degli adempimenti, furono riconosciute, dall’allora Mipaf, diverse “casistiche” che esentavano le aziende agricole all’iscrizione e, di conseguenza, veniva anche suggerito di cancellare le posizioni a suo tempo aperte, se potevano rientrare nelle casistiche di esenzione.
Il tutto ben chiarito in seguito, con il Decreto Ministeriale del 2011 che elencava i prodotti ortofrutticoli soggetti a norma specifica di commercializzazione (agrumi, mele, lattughe, indivie ricce e scarole, fragole, kiwi, peperoni dolci, pesche e nettarine, pomodori, pere e uva da tavola) e i prodotti soggetti a norma generale (agli carciofi, carote, cavolfiori, ciliegie, cipolle, fagiolini, melanzane e meloni).
Quindi le imprese che, nella fase successiva a quella della produzione primaria, confezionano e/o commercializzano frutta e verdura, sono sottoposte all’obbligo di iscrizione alla Bndoo.
Ai sensi dell’Allegato al D. M. 5462 del 03/08/2011, sono esonerati dall’obbligo di iscrizione alla Bndoo gli imprenditori agricoli:
- che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d’imballaggio o deposito, situati nell’ ambito nazionale di produzione;
- che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo; - associati ad organizzazioni di produttori o cooperative, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- non associati ad organizzazioni di produttori o cooperative, con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’Iva e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione specifica o generica;
- che vendano direttamente i loro prodotti su mercati come definiti dal D.M. 20 novembre 2007, riservati esclusivamente ai produttori.
Sono inoltre esclusi i seguenti operatori:
- cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
- imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all’interno dell’ambito nazionale di produzione;
- strutture della Gdo (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’Iva;
- dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’Iva;
- persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);
- persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.
È quindi chiaro che coloro che non rientrano nei casi di esenzione sin qui elencati sono obbligati all’iscrizione. Per maggior chiarezza si elencano in modo sicuramente non esaustivo i soggetti obbligati all’iscrizione.
A) Operatori tenuti all’iscrizione alla banca dati:
1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all’interno o al di fuori dei mercati all’ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
3) organizzazioni dei produttori (Op);
4) cooperative di produttori non associati ad Op o ad altra cooperativa;
5) imprenditori agricoli (non associati ad Op o a cooperative) con un volume annuo commercializzato, superiore a euro 60.000, al netto di Iva;
6) centrali di acquisto per la grande distribuzione.
7) grande distribuzione organizzata Gdo (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a euro 60.000, al netto di Iva);
8) dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a euro 60.000, al netto di IVA);
9) tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all’allegato I, parte IX, del regolamento (Ce) n. 1234/2007 da e verso paesi terzi all’Unione;
10) operatori che effettuano la vendita a distanza anche via internet.
Le aziende iscritte in Bndoo sono obbligate ad indicare, su ogni documento di trasporto e fattura, il proprio numero di registrazione.
Per le aziende agricole non iscritte in Bndoo è opportuno indicare su ogni documento di trasporto e fattura, la dicitura “Bndoo esonerato ai sensi del D. M. n. 5462 del 03/08/2011”.
Le imprese agricole, devono fare molta attenzione al rispetto delle norme di commercializzazione ed all’obbligo di iscrizione alla Bdnoo, in quanto i controlli possono essere effettuati sia in azienda, sia presso i luoghi di vendita, condizionamento o imballaggio, ma anche attraverso la verifica a ritroso della documentazione che ha accompagnato le merci dal produttore fino alla distribuzione.