Revisione delle macchine agricole ed operatrici: prima scadenza entro il 2017

luglio 2015

Piero Peri

Dopo diversi rinvii e proroghe è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche Agricole, che dispone la revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

 

Si tratta di un nuovo adempimento a carico delle aziende agricole che cade in un periodo in cui l’intero settore soffre per la lunga crisi che l’economia sta attraversando e che vede sommarsi una miriade di adempimenti burocratici e amministrativi che complicano l’attività degli agricoltori. 

Come detto il Decreto si attendeva da tempo e l’azione dell’organizzazione ha determinato una serie di rinvii necessari, a nostro giudizio, per dare tempo alle imprese di adeguarsi e, in particolare, per definire e limitare le macchine che devono essere sottoposte alla revisione. In particolare l’art. 5 del Decreto prevede che “le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il Decreto ecc …”, ne consegue che occorrerà attendere l’emanazione di un nuovo Decreto per conoscere quali tipologie di controlli dovranno essere fatte e quali macchine dovranno essere sottoposte a revisione. A questo riguardo la posizione della Cia è chiara: all’interno della tipologia di macchine indicate dagli art. 1 e 2, cioè le macchine agricole e le machine operatrici, dovranno sottostare a questo nuovo obbligo solamente le macchine che circolano sulla pubblica strada. Questo è stato il giudizio espresso dalla Cia in tutte le sedi di confronto per definire questo fondamentale principio. I termini previsti dal Decreto per l’effettuazione della revisione, da ripetersi ogni cinque anni, sono differenziati in base all’anno d’immatricolazione delle macchine stesse. Più precisamente:

– trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 entro il 31 dicembre 2017

– trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 entro il 31 dicembre 2018

– trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 entro il 31 dicembre 2020

– trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 entro il 31 dicembre 2021

– trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016 Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Particolare non secondario è quanto riportato all’articolo 3, comma 5, dove si prevede che “Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero ecc., con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione”. Anche in questo caso, trattandosi del maggior numero di trattrici attualmente in uso, oltre che le più vecchie, l’attenzione dell’organizzazione sarà massima al fine di ottenere la maggiori semplificazioni possibili.

In ultimo, all’art. 7, il Decreto in merito al così detto patentino per l’abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole richiama quanto contenuto nell’accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2012 del quale in più occasioni abbiamo dato informazione.

In estrema sintesi al riguardo ricordiamo che entro il prossimo 31 dicembre chi non può dimostrare di avere un’esperienza pregressa di almeno due anni per utilizzare trattori, muletti, piattaforme mobili, ecc. deve dotarsi di una specifica abilitazione (patentino) frequentando gli appositi corsi. Chi invece può dimostrare l’esperienza pregressa, sottoscrivendo un’autodichiarazione da richiedere nei nostri uffici, deve frequentare il solo corso di aggiornamento entro il prossimo 12 marzo 2017.

È richiesto l’aggiornamento ogni cinque anni.

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