
Giugno 2014
Contratti di appalto o di affidamento di lavori a lavoratori autonomi: il titolare dell’impresa è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratti di somministrazione.
Nel caso delle imprese agricole si va dal normale affidamento di lavori al conto terzista sino ai lavori di costruzione o ristrutturazione edilizia affidati ad un impresa edile. In tutti i casi la norma prevede che il titolare deve effettuare la verifica dell’idoneità dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedendo all’impresa appaltatrice la seguente documentazione: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, autocertificazione dell’impresa, o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2008 n. 445), copia del Documento di valutazione dei rischi per le attività che l’appaltatore si troverà a svolgere nei luoghi di lavoro del committente (se all’impresa si applica il D. Lgs. 81/2008).
Inoltre serve l’elenco delle macchine, attrezzature e opere provvisionali di proprietà e competenza della ditta appaltatrice che verranno utilizzate, con la relativa documentazione di conformità, la copia del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), le eventuali copie di polizze assicurative Rct e Rco e la dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi.
Infine va ricordato che il titolare dell’impresa agricola, per lavori della durata superiore ai due giorni, allo scopo di documentare le misure per eliminare o ridurre le interferenze, tra più aziende, è obbligato a redigere per iscritto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (Duvri).



