Tempi più stretti per l’emissione delle fatture elettroniche

fattura elettronica

Mirco Conti

DALLA REDAZIONE- Dal 1° luglio 2019 la data da indicare sulla fattura elettronica deve essere sempre e comunque quella di effettuazione dell’operazione, dopodiché la materiale trasmissione del documento all’Agenzia delle entrate deve avvenire entro i 12 giorni successivi.

Si ricorda che la data di effettuazione dell’operazione per la vendita di prodotti, coincide con la consegna, mentre per le prestazioni di servizio corrisponde al giorno di pagamento del corrispettivo.
Per i conferimenti a cooperative agricole, la data di effettuazione corrisponde a quella del pagamento. Diversamente, la fattura può essere emessa (inviata all’Agenzia delle entrate) entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di:

  • cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione; in questi casi è necessario indicare nella fattura la data e il numero dei documenti di trasporto o equivalenti, la data della fattura corrisponde a quella riportata nell’ultimo documento di trasporto richiamato;
  • cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data della consegna del prodotto; in questo caso la data della fattura elettronica corrisponde a quella in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato determinato, inoltre su tutti i documenti emessi è necessario specificare che la cessione è avvenuta con prezzo da determinare ai sensi del Decreto Ministeriale 15 novembre 1975.

Quindi, se il 28 ottobre 2019 verrà effettuata una cessione di beni senza predisposizione del documento di trasporto o altro documento idoneo (quindi, senza possibilità di emettere una fattura differita) la fattura elettronica deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 9 novembre 2019, indicando la data del 28 ottobre 2019. Per chi invia tardivamente la fattura elettronica all’Agenzia delle entrate, sono previste sanzioni molto pesanti, pari al 90% dell’Iva indicata nel documento tardivamente trasmesso, quindi è necessario prestare molta attenzione per evitare spiacevoli inconvenienti.

Ricordiamo che Cia-Agricoltori Italiani, oltre a fornire attraverso le proprie sedi territoriali una qualificata attività di assistenza nell’assolvimento degli adempimenti legati all’Iva, mette a disposizione dei propri associati un programma informatico semplificato e personalizzabile per l’emissione delle fatture elettroniche.

Articoli correlati

WhatsApp chat

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella privacy policy. Clicca ok per proseguire la navigazione e acconsentire all’uso dei cookie.