Michael Ieranò
Con il prossimo 31 dicembre 2025 scade la possibilità di utilizzare le autorizzazioni da conversione di ex-diritti. Sarà ugualmente possibile presentare la fine lavori anche nei primi mesi del 2026, per impianti realizzati fino alla data indicata qui in alto.
Schedario viticolo grafico
È in fase di svolgimento la formazione dei responsabili tecnici per le procedure di allineamento e passaggio allo schedario viticolo grafico. Prossimamente verranno forniti ulteriori dettagli.
Compilazione dichiarazioni vitivinicole di vendemmia e produzione 2025/2026
Al fine di procedere alla protocollazione delle dichiarazioni di vendemmia (raccolta delle uve) e produzione, si ricordano le scadenze per la campagna corrente: dichiarazione di vendemmia in scadenza al prossimo 30 novembre 2025, dichiarazione di produzione in scadenza il prossimo 15 dicembre 2025. Eventuali rettifiche o compilazioni tardive saranno possibili fino al prossimo 10 marzo 2026 mediante Ravvedimento Operoso o (anche oltre tale data) per diffida da un Organismo di Controllo, a seguito di accertamento di violazioni.
Sarà possibile rivolgersi agli uffici tecnici di riferimento per maggiori specifiche.
Vendemmia: comunicazione telematica spandimento sottoprodotti vinificazione
Per i produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi, a partire dal 2023 la comunicazione potrà essere soltanto telematica secondo l’apposita funzionalità presente su SIAN (anche in modalità web-service).
Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione preventiva entro quattro giorni antecedenti l’effettivo spandimento.
Si ricorda che sono altresì esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti in distilleria, i soggetti che effettuano una qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6000 kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 HL.
I tempi di consegna ai distillatori, compresa quella che avviene presso i centri di raccolta temporanei, sono fissati come segue:
- per le vinacce, entro 90 giorni dal loro ottenimento per i produttori sotto i 1000 HL, ridotti a 30 giorni per chi produce oltre questa soglia;
- per le fecce denaturate, entro 90 giorni dal loro ottenimento per i produttori sotto i 1000 HL, ridotti a 30 giorni per chi produce oltre questa soglia. Sempre e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.
La denaturazione delle fecce segue le modalità previste dal decreto interministeriale del 25 settembre 2017, n. 11294 e successive modificazioni ed integrazioni: solfato ferroso per l’utilizzo agronomico, cloruro di litio per conferimento in distilleria.



