Utilizzo fitofarmaci nelle aree frequentate dalla popolazione: scattano nuove disposizioni

Giugno 2016

Piero Peri

DALLA REDAZIONE – Con Delibera della Giunta regionale sono state approvate le Linee guida d’indirizzo per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali per l’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione.

Tali linee integrano e completano le indicazioni contenute nel Pan (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei fitosanitari) in recepimento della specifica Direttiva comunitaria (2009/128/CEE).

Innanzitutto è previsto che nelle aree frequentate dalla popolazione le infestanti e gli organismi nocivi siano controllati con metodi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici, fisici e biologici. In particolare nei cortili delle scuole dell’infanzia e nelle aree gioco dei parchi destinati ai bambini, il mezzo chimico è vietato. Quando si eseguono trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, di proprietà pubblica o di proprietà privata destinata a uso pubblico, occorre attivare una specifica informazione preventiva. Le aree interessate sono ad esempio: i parchi e giardini pubblici, gli impianti sportivi, le aree turistiche e ricreative, i cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco, aree in prossimità di strutture sanitarie, sentieri natura, piste ciclabili, aree di sosta, zone d’interesse storico, aree monumentali, aree cimiteriali, viali alberati e le aree naturali protette, con esclusione delle aree agricole ivi comprese che sono regolate in altra maniera. Per quanto riguarda le aree utilizzate dal pubblico di aziende agrituristiche non è obbligatoria la comunicazione preventiva se quando si eseguono i trattamenti non sono presenti clienti e se si rispetta il tempo di rientro minimo di 48 ore. L’obbligo di comunicazione preventiva si deve inoltre effettuare quando è espressamente prevista in etichetta o da ulteriori norme o prescrizioni definite dagli Enti. Nei casi in cui si ricada negli obblighi di tale comunicazione occorre seguire una specifica procedura da farsi almeno 10 giorni prima dell’effettuazione del trattamento.
La parte per noi più rilevante delle linee guida è riferita alle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione ad esempio: sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all’aperto, piste ciclabili, aree di sosta e/o parcheggi, parchi e giardini pubblici, campeggi.

Quando si effettuano trattamenti a distanza inferiore di 10 metri da tali aree occorre esporre apposita segnalazione secondo le seguenti modalità:

Per le colture estensive e industriali prima dell’inizio del trattamento e per tutta la durata dell’operazione sul lato dell’appezzamento prossimo all’area frequentata cartelli (Figura 1), uno all’inizio e uno alla fine, a forma di triangolo equilatero con lato di 50 cm fascia rossa larga 7 cm e interno bianco con scritta “trattamento fitosanitario in corso” con dimensione minima dei caratteri di 5 cm.

Per le colture ortofrutticole e la vite dall’impianto o comunque prima dell’inizio dei trattamenti e sino all’estirpazione sul lato dell’appezzamento trattato prossimo all’area frequentata cartelli (Figura 2), uno all’inizio e uno alla fine, come sopra descritti aventi all’interno la scritta “Area soggetta a trattamenti fitosanitari nel periodo …. Es. 15 marzo al 15 luglio”
Nel caso vi siano residenti in prossimità di aree agricole e distino meno di 10 metri dalle aree trattate è necessario preventivamente informarli.

Per ridurre i rischi derivanti dalla deriva dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiore di 30 metri di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, e R68. Le aree indicate sono: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ad aree verdi all’interno di plessi scolastici, scuole dell’infanzia, asili nido, centri diurni per l’infanzia, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura, sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili. Al riguardo è specificato che non è necessario mantenere le distanze di sicurezza nel caso si utilizzano macchine irroratrici a recupero (tunnel) oppure qualora la coltura sia all’interno di una serra chiusa. Inoltre la distanza può essere ridotta a 10 metri, purché siano adottate almeno una delle seguenti misure previste per contenere la deriva.

Per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi:

nelle colture arboree
1 – presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;
2 – presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
3 – utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d’aria (es. convogliatori d’aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva a iniezione d’aria;
4 – utilizzo di sistemi per la regolazione delle quantità d’aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per l’esclusione parziale del flusso d’aria) in combinazione con ugelli antideriva a iniezione d’aria;
5 – in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l’interno dell’appezzamento;
6 – uso di coadiuvanti antideriva;

nelle colture erbacee
1 – presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
2 – presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
3 – utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d’aria;
4 – utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva e dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
5 – in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l’interno dell’appezzamento;
6 – uso di coadiuvanti antideriva.

Per i trattamenti con erbicidi:

1 – utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d’aria;
2 – impiego di ugelli antideriva o di una campana antideriva (quest’ultima nel caso di applicazioni localizzate).
Le barre devono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.

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