Vini dealcolati: si parte

vinodealcolato

Michael Ieranò

Lo scorso 20 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n° 672816 che attua a livello nazionale il Reg. UE n° 1308/2021, autorizzando la produzione e la commercializzazione dei vini dealcolizzati e/o parzialmente dealcolizzati.

Ricordiamo che per vino “dealcolizzato” si intende un prodotto con titolo alcolometrico effettivo inferiore allo 0,5% in volume, mentre con la denominazione “parzialmente dealcolizzato” si fa riferimento a quei prodotti che hanno un contenuto in alcool superiore alla soglia dello 0,5% in volume. Il Decreto permette la dealcolizzazione (parziale o totale del tenore alcolico), solamente per i vini “generici”; saranno dunque esclusi dal provvedimento i prodotti vitivinicoli Dop e Igp.

Il processo di dealcolizzazione parziale e/o totale dovrà avvenire in stabilimenti o locali appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato e licenza di deposito fiscale, che non siano intercomunicanti con strutture adibite alla produzione o detenzione di prodotti vitivinicoli.
Gli operatori saranno tenuti a comunicare tramite Pec all’Icqrf, la collocazione e la planimetria dei luoghi adibiti alle operazioni di dealcolizzazione e la tipologia degli impianti impiegati.
Entro il quinto giorno antecedente l’effettuazione delle operazioni, sarà necessario comunicare sempre tramite Pec: la data di inizio del processo, la categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolazione, oltre al codice identificativo dei recipienti.
La produzione di vini dealcolizzati o parzialmente tali, potrà avvenire solo tramite le tecniche indicate alla parte I, sezione E, dell’allegato VIII del regolamento: parziale evaporazione sotto vuoto, tecniche a membrana o distillazione.
Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolizzazione con tecnica a membrana sarà destinato alla produzione di bioetanolo e nel caso sia utilizzato all’interno del medesimo stabilimento dovrà prima subire un processo di denaturazione. Per le tecniche di parziale evaporazione sottovuoto e distillazione, il prodotto ottenuto potrà essere destinato alla produzione di distillato di vino.

A livello di etichettatura, per il prodotto ottenuto a seguito del processo di cui sopra, andrà riportata la dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato”.
Le operazioni di dealcolazione andranno annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’Icqrf.

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