
Novembre 2016
DALLA REDAZIONE – La Legge contro il caporalato è entrata in vigore il 4 novembre scorso (vedi articolo su Agrimpresa di novembre) e contiene disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
Per singoli punti sintetizziamo i contenuti.
In sostanza ha sostituito l’articolo 603 bis del codice penale con il seguente: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore assunto, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.
“Qualora i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore”.
Cosa costituisce indice di sfruttamento ai fini dell’art. 603 bis? La sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalla Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituisce aggravante, che comporta l’aumento della pena, il fatto che il numero dei lavoratori sia superiore a tre, che uno o più soggetti reclutati sia minore in età non lavorativa, che i lavoratori sfruttati siano stati esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni svolte ed alle condizioni di lavoro. In definitiva, la mera anche se reiterata, violazione di una delle molteplici regole in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero inottemperanze inerenti l’organizzazione del lavoro, quali orario di lavoro, mancato riposo settimanale, l’“aspettativa obbligatoria” che non è dato sapere esattamente di cosa si tratti, le ferie ed ancora inottemperanze inerenti la corresponsione del salario determinano per l’imprenditore la sussistenza della fattispecie penale.
La norma, nel definire lo sfruttamento del lavoratore, prende a riferimento degli indici che possono prestarsi ad una lettura o interpretazione discrezionale. L’imprenditore potrebbe avere alle proprie dipendenze lavoratori regolarmente assunti ma non in regola con i parametri contrattuali collettivi, ad esempio in materia di livello retributivo, potrebbe avere chiesto ai lavoratori di prestare attività lavorativa oltre l’orario massimo settimanale previsto, potrebbe non avere concesso il riposo settimanale per esigenze lavorative e trovarsi nella situazione non di essere contestato in ambito puramente giuslavoristico ma penale e con conseguenze drammatiche.
L’introduzione del nuovo articolo 603 bis 2 (confisca obbligatoria) prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. L’imprenditore che ha regolarmente assunto i lavoratori, ma commette delle irregolarità come ad esempio: non ha correttamente compilato il piano della sicurezza, ha violato una delle innumerevoli regole in materia di sicurezza sul lavoro, regole che possono essere violate anche da un punto di vista meramente formale; non ha correttamente retribuito con un adeguato riconoscimento di livello parametrale il lavoratore per profilo e mansione svolta, un errore in cui l’imprenditore può incorrere anche a sua insaputa è che il lavoratore venga assunto (a FE) con il primo livello parametrale (comune A) ma il lavoratore ha già lavorato in diverse aziende ed ha superato il numero massimo di giornate, pari a 170, consentito per la permanenza in tale livello; non ha rispettato l’orario di lavoro e in periodi di campagne di raccolta, vedi raccolta asparago, non riconosce il riposo settimanale ai lavoratori, fanno dell’imprenditore agricolo – che commette irregolarità di questo tipo, anche reiterate – uno sfruttatore che commette reato.
In questo caso la norma si spinge sino all’arresto obbligatorio in flagranza di reato, all’adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui è stato commesso il reato, al rafforzamento dell’istituto della confisca. Va considerato che il capo di imputazione potrebbe essere gravissimo, ma l’istruttoria potrebbe dimostrare che non c’è stato reale sfruttamento connesso ad uno stato di bisogno, la condanna penale non si determina, ma nel frattempo possono essere state adottate misure quali l’arresto in flagranza, la confisca, il controllo giudiziale dell’azienda e l’imprenditore che è reo di avere commesso mancanze come quelle più volte citate può incorrere nello stesso rigore punitivo degli imprenditori che sottopongono i lavoratori, con minacce e violenza, a trattamenti degradanti e disumani.
La nuova legge non si limita a riformulare il reato di caporalato, ma allarga le maglie della responsabilità al datore di lavoro che sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, vale a dire che non deve esserci per forza un “caporale” o una organizzazione criminale perché un bracciante sia sfruttato. La legge ha un approccio soprattutto repressivo e molta attenzione deve essere posta sull’applicazione delle disposizioni su cui rimane alta la preoccupazione, perché il legislatore non ha operato la dovuta distinzione tra reati gravi/gravissimi e violazioni.
Se da un lato non si può che condividere lo spirito della norma, che è quello di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro con un’azione che va nella direzione di salvaguardare non solo i lavoratori, vittime di comportamenti criminali, ma anche le aziende agricole sane che subiscono una ingiusta concorrenza sleale, dall’altro lo spirito della norma non sembra essere stato adeguatamente tradotto nel testo. Le modifiche che erano state auspicate avrebbero dovuto portare ad un testo più equilibrato e in grado di colpire i veri criminali.
La Legge non deve penalizzare chi assume, perché il rischio è che si riducano le coltivazioni che richiedono un maggiore impiego di manodopera, con conseguente aumento della disoccupazione.



