
Luglio 2017
Piero Peri
DALLA REDAZIONE – Oggi è difficile individuare con certezza i terreni gravati dagli Usi civici. Nel corso degli anni la Regione Emilia Romagna ha cercato di fare una ricognizione e ha individuato 91 comuni che vedono sul loro territorio la loro presenza.
Col tempo, sono trascorsi secoli, si sono perse le tracce e quasi casualmente, ogni tanto e nei luoghi più disparati, emergono improvvisamente gli antichi vincoli creando confusione e smarrimento, in particolare su quelle persone che, inconsapevoli, da un giorno all’altro si sentono dire che occupano abusivamente delle terre che possiedono da decenni e delle quali hanno atti di proprietà che originano sin dai primi anni del secolo scorso.
La Legge che regola la materia è quella del 1927 n. 1766 che ha istituito i commissari regionali per gli Usi civici che hanno funzioni amministrative e giurisdizionali, con il compito duplice amministrativo e giudiziario.
Con il D.P.R. n. 11/72 si sono trasferite alle Regioni i poteri in tema di agricoltura compreso alcuni poteri in materia di liquidazione degli Usi civici, come la verifica delle occupazioni abusive previste dal successivo D.P.R. n. 16/77.
Non essendo possibile applicare l’istituto della usucapione, e non essendo prescrivibili, occorre procedere al legittimo trasferimento del diritto di proprietà presentando la domanda di legittimazione alla Regione che, come abbiamo visto, è divenuta competente sulla materia. Con il provvedimento di legittimazione la titolarità del diritto di proprietà si trasferisce al richiedente che da decenni possiede il bene che, come detto, ha ereditato o acquisito con atti risalenti ai primi del ‘900.
Per la legittimazione occorre che ricorrano i tre requisisti previsti dall’art. 9 della L. 1766/1927:
a) l’occupazione ultra decennale dei suoli;
b) la non interruzione dei demani civici;
c) l’apporto al suolo di sostanziali e permanenti migliorie.



