DALLA REDAZIONE – La Delibera dell’Assemblea Regionale approvata il 23 maggio, dal titolo “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio” ha coniugato la necessità di aumentare la produzione di energia pulita all’esigenza di preservare l’importante patrimonio agricolo e agroalimentare del territorio. Lo afferma Manuel Quattrini, vice direttore di Cia Emilia Romagna che ha seguito l’iter istituzionale ed ha partecipato al confronto con la Regione Emilia Romagna.
“Dopo un’ampia e articolata discussione durata diversi mesi, in cui Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna ha svolto un ruolo determinate nei tavoli di concertazione – spiega Quattrini – è stata definita ed approvata una norma a nostro parere equilibrata che ha recepito la normativa statale (D.Lgs 199/2021) e portato alla revisione della Dal n.28/2010, facendo convivere esigenze apparentemente contrastanti: la salvaguardia delle coltivazioni di eccellenza e la tutela ambientale e paesaggistica, con l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici.
Mi preme sottolineare il lavoro di squadra svolto dai tecnici Cia, in particolare dal responsabile servizi energetici Luigi Cerone. L’obiettivo – prosegue Quattrini – è stato quello di promuovere uno sviluppo più ampio e rapido di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili. L’impiego del fotovoltaico per la produzione di energia elettrica è indispensabile, ma non si devono sottrarre suoli fertili da impiegare per le produzioni agricole di qualità – conclude Quattrini – istanza portata all’attenzione dell’Assemblea regionale attraverso la partecipazione alla consulta agricola e all’invio di osservazioni per la definizione del nuovo quadro normativo”.
Il Decreto Legislativo 199/2021 aveva ampliato i casi di aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici. Nello specifico l’art.20 c.8 lett. c-ter consente l’installazione di moduli a terra in:
a) aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, dalle cave e le miniere; nonché distanti non più di 500 metri da impianti o stabilimenti industriali;
b) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Per dirimere i dubbi interpretativi causati della numerosa stratificazione normativa, a livello regionale si è reso necessario armonizzare i criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, pertanto sono state definite le aree da sottoporre a particolari tutele ambientali, paesaggistiche e preservare le coltivazioni certificate.
Come e dove poterli installare: i dettagli della recente normativa emanata dalla Regione
Manuel Quattrini, vice direttore Cia Emilia Romagna
Luigi Cerone, responsabile Servizi Energetici
In riferimento ai punti a) e b) sopra descritti, la Delibera regionale ha fissato che se da una parte gli impianti a terra possono interessare il 100% delle aree agricole, occorre preservare le produzioni agricole certificate, facendo in modo che nelle aree agricole interessate dalle stesse siano ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, ivi compresi quelli con tecnologia di tipo verticale. Evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.
In via generale, al di fuori dei perimetri sopra richiamati, la Delibera approvata pone una particolare attenzione e tutela nei confronti di tutte le produzioni certificate (biologiche, Doc, Dop e Igp). Per i terreni interessati da queste produzioni è consentito l’installazione solo di impianti agrivoltaici avanzati e verticali la cui proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno non superi la misura massima del 10% della superficie nella disponibilità del richiedente.
Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra. Nelle aree agricole non gravate da vincoli ambientali o paesaggistici e non interessate da coltivazioni certificate, si conferma che gli impianti fotovoltaici a terra possono occupare massimo il 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, stabilendo che le aree asservite all’impianto devono essere contigue allo stesso.
Per le superfici con coltivazioni che rientrano in disciplinari di produzione sarà discussa apposita delibera di Giunta per specificare i criteri di localizzazione degli impianti.
Nelle cave dismesse aventi destinazione agricola è consentita l’installazione sia di impianti agrivoltaici che di impianti a terra nella misura del 100% dell’area disponibile. Nelle aree aventi destinazione finale di invaso o bacino è prevista la possibilità di installare impianti flottanti a copertura del 70% della superficie, con una distanza minima di 10 metri dalla sponda. Tuttavia gli impianti flottanti possono interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo, nonché da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava dismessa.
Allo stesso modo gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% della superficie anche dei canali di irrigazione a regime controllato e delle vasche di laminazione. È stato inoltre previsto un importante strumento di controllo: l’anagrafe degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, al fine di monitorare l’incidenza degli stessi sulla Superficie agricola utilizzata (Sau). Al raggiungimento dell’incidenza dell’1% della Sau regionale, anche tenuto conto degli impianti già installati sul territorio, la Giunta regionale provvede alla revisione del provvedimento.
Al fine di evitare ogni tipo di speculazione è stato specificato che per “aree nella disponibilità del richiedente” si intendono le aree per le quali il richiedente possa dimostrare, all’atto della presentazione dell’istanza, di essere titolare di un adeguato titolo di possesso già registrato per una durata compatibile con quella dell’intervento.
