
Dicembre 2014
Luigi Cerone
DALLA REDAZIONE – Dopo il fotovoltaico tocca alle altre fonti rinnovabili fare i conti con il taglio degli incentivi per gli impianti già in esercizio.
Il 18 novembre è stato pubblicato il decreto 6 novembre 2014 del Mi.SE – in vigore dal giorno successivo –, in attuazione a quanto previsto dal decreto Destinazione Italia (dl 145/2013, convertito con legge n.9/2014). Il provvedimento stabilisce le modalità di rimodulazione degli incentivi per gli impianti già in esercizio – certificati verdi, tariffe omnicompresive – per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Sono due le opzioni a disposizione: estensione dell’incentivazione di 7 anni rispetto al periodo residuo spettante, a fronte di una riduzione della tariffa incentivante, rimodulata a seconda del tipo di fonte rinnovabile e del periodo residuo di incentivazione. La seconda opportunità prevede di continuare a godere per il periodo di diritto residuo del regime incentivante già acquisito. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo incentivante interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito, non hanno diritto di accedere ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto.
Sono esclusi dalla disposizione:
a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014, ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW;
b) gli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 – meccanismo incentivante in vigore per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 –, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto.
c) gli impianti incentivati tramite il cosiddetto CIP6 (provvedimento del Comitato interministeriali dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992).
La scelta dell’opzione di rimodulazione è facoltativa e va esercitata con richiesta al Gse (ente gestore dei servizi elettrici) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 16 febbraio 2015, con modalità definite dallo stesso Gse e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.



