Fulvio Orsini
DALLA REDAZIONE – È diventato operativo il Registro Telematico delle giacenze dei cereali, il cosiddetto Granaio Italia. Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti cerealicoli quali:
• frumento duro;
• frumento tenero e segalato;
• mais;
• orzo;
• farro;
• segale;
• sorgo;
• avena;
• miglio e scagliola.
In pratica, l’obbligo riguarda le imprese agricole che stoccano i cereali presso la propria azienda e le strutture private o associative di stoccaggio.
Sono esentati gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali. Inoltre, non sono obbligate: le imprese che svolgono in via prevalente l’attività di allevamento; le imprese che producono mangimi; i quantitativi di cereali reimpiegati per usi aziendali (es. semina); i cerali destinati alla filiera sementiera; i prodotti stoccati in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. Gli operatori devono registrare sul modulo messo a disposizione su Sian, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre per le 9 tipologie di cereali sopra indicati. Vanno registrate le quantità totali di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine, ovvero se di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi.
Le operazioni di registrazione di carico e scarico devono essere effettuate in ciascun trimestre se raggiungono i quantitativi minimi per anno solare di:
• 40 tonnellate per il frumento tenero;
• 30 tonnellate per il frumento duro;
• 80 tonnellate per il mais;
• 40 tonnellate per l’orzo;
• 60 tonnellate per il sorgo;
• 30 tonnellate per l’avena;
• 30 tonnellate per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
L’obbligo del registro è scattato dallo scorso 31 luglio 2025 e le registrazioni vanno effettuate trimestralmente, ovvero entro il 20° giorno successivo alla chiusura del trimestre.
Per quanto concerne la campagna 2025/2026 le scadenze saranno:
– trimestre luglio-agosto-settembre, chiusura trimestre 30 settembre, registrazione entro il 20 ottobre 2025.
– trimestre ottobre-novembre-dicembre, chiusura trimestre 31 dicembre, registrazione entro il 20 gennaio 2026;
– trimestre gennaio-febbario-marzo, chiusura trimestre 31 marzo, registrazione entro il 20 aprile 2026;
– trimestre aprile-maggio-giugno, chiusura trimestre 30 giugno, registrazione entro il 20 luglio 2026.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 500 e 4.000 euro in funzione dell’inadempienza constatata.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’autorità competente allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
La registrazione sul registro telematico su Sian può essere fatta:
a) direttamente dall’azienda singola che, per il tramite del proprio titolare (azienda individuale) o del rappresentante legale (persona giuridica) accede al Sian e inserisce direttamente le movimentazioni di registro;
b) direttamente dalle società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati e registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo;
c) dai Centri di assistenza agricola (Caa) che effettuano le operazioni di registrazione sul Sian per conto delle aziende e degli Organismi Associativi da cui hanno ricevuto delega.
Per quanto concerne la delega al Caa, infine, occorre che il titolare dell’azienda entri nell’applicativo Sian, con la propria identità digitale e deleghi l’ufficio Caa territoriale alla registrazione delle movimentazioni.



