Programmazione 2023-2027. Revisione di Medio termine della Pac

Fulvio Orsini, Ufficio tecnico regionale Cia

DALLA REDAZIONE – Lo scorso 15 marzo è partito in tempi assolutamente da record olimpico, l’iter legislativo che ci porterà nelle prossime settimane, con l’approvazione del Decreto Ministeriale che sarà emanato Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e la conseguente circolare di Agea Coordinamento, all’applicazione di quella che deve essere vista come la “revisione di medio termine” della programmazione Pac 2023 -2027.

In poco più di 5 mesi infatti si sono modificate alcune fondamentali e basilari norme che come vedremo nel successivo focus porteranno ad uno stravolgimento sostanziale e semplificatorio di quella che è l’impalcatura legislativa che attualmente conosciamo della Pac per la programmazione 2023-2027.
Prima di entrare nel merito delle novità è doveroso analizzare le tappe che ci porteranno alla revisione del regolamento:

  • 15 marzo 2024: proposta dalla Commissione Europea la modifica legislativa “semplificatoria” dei Regolamenti Ue 2115/2021 e 2116/2021 che sono i regolamenti di base su cui è stata costruita la programmazione Pac 2023-2027;
  • 14 maggio 2024: pubblicazione nella Gu Europea del Reg. Ue 1468/2024 che recepisce le proposte della Commissione;
  • Giugno/Luglio 2024: Emanazione del Decreto Ministeriale e della conseguente circolare di Agea Coordinamento a recepimento delle modifiche apportate ai regolamenti comunitari.

Entriamo ora nel merito di quelle che potranno essere le novità che la “revisione di medio termine” ci porterà. Premetto che ho volutamente usato il condizionale in quanto finchè non verrà emanato il Decreto Ministeriale, che al momento è solo in bozza, e la conseguente circolare di Agea Coordinamento si potrebbero avere eventuali ulteriori modifiche, anche se plausibilmente il quadro normativo si è già definito e quanto andremo ad analizzare nelle prossime righe si avvicinerà molto, o meglio quasi sicuramente saranno le novità dell’attuale programmazione della Pac.

Il primo punto di rilevanza è dato dal fatto che le modifiche regolamentari che vedremo, non sono da considerarsi deroghe temporali di un solo anno, ma variazioni permanenti che entreranno in vigore retroattivamente dal 1 gennaio 2024, quindi vigenti già per questa campagna e con valore fino al termine dell’attuale programmazione ossia fino al 31 dicembre 2027.
Per quanto concerne la condizionalità le modifiche più impattanti saranno quelle relative alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali – Bcaa 7 e Bcaa8:

Bcaa 7 – “Rotazione delle colture nei seminativi ad eccezione delle colture sommerse”

La norma attualmente in vigore prevede per le aziende con superficie a seminativo oltre i 10 Ha, una rotazione colturale che consiste in un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all’anno a livello di parcella.
La rotazione tra frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro non è considerata rotazione ma monosuccessione, in quanto tutte appartenenti al genere “Triticum”, mentre viene considerata rotazione la successione tra Grano Tenero (Genere Triticum) ed Orzo (Genere Hordeum).

La modifica che verrà introdotta conferma la rotazione, con le caratteristiche sopra evidenziate, ma reintroduce il concetto di diversificazione così come lo conoscevamo nel greening della vecchia programmazione.
La diversificazione altro non è che la presenza contemporanea ovvero coltivazione congiunta nell’arco della stessa campagna di 2 o 3 colture a seconda della superficie a seminativo aziendale.
La diversificazione prevede:
Per aziende con superfici a seminativo tra 10 e 30 Ha l’obbligo di coltivare contemporaneamente almeno 2 colture diverse sui seminativi dove la principale non deve superare il 75% della superficie a seminativo aziendale.
Per aziende con superfici a seminativo oltre i 30 Ha l’obbligo di coltivare contemporaneamente almeno 3 colture, dove la principale non deve superare il 75% della superficie a seminativo aziendale, la terza coltura deve coprire almeno il 5% della superficie a seminativo aziendale e la somma tra la coltura principale e la secondaria non deve superare il 95%.

Ai fini della diversificazione colturale va inoltre ricordato che:
– sono considerate colture diverse se appartenenti a generi diversi:
– Grano Duro e Grano Tenero non sono colture diverse in quanto entrambe appartenenti al genere «Triticum»;
– Grano tenero o duro «genere Triticum» e l’orzo «genere Hordeum» sono considerati colture diverse;
– Colture invernali e primaverili sono considerate diverse anche se appartengono allo stesso genere.

Nelle tabelle sotto riporto alcuni esempi di diversificazione colturale.
Nella prima tabella, nei casi A-B-E, sono rispettate le regole della diversificazione, sia a livello di rapporto percentuale tra le colture che di appartenenza a generi diversi.
Al contrario nel caso D non è rispettata l’appartenenza a generi diversi, mentre nel caso C non è rispettato il rapporto percentuale tra le colture.

Analogamente a quanto riportato nel primo esempio, nel caso A sono rispettate le regole della diversificazione, sia a livello di rapporto percentuale tra le colture che di appartenenza a generi diversi.
Al contrario nel caso D non è rispettata l’appartenenza a generi diversi, mentre nei casi B – C non sono rispettato i rapporti percentuale tra le colture.
Operativamente parlando, ai fini della soddisfazione dei vincoli previsti dalle norme di condizionalità sulla Bcaa7 gli agricoltori che coltivano superfici a seminativo superiori ai 10 ettari, già da questa campagna, potranno scegliere se applicare la rotazione colturale, la diversificazione colturale, oppure entrambe, in quanto una modalità non esclude l’altra.
Ai fini delle verifiche del rispetto della diversificazione o rotazione va inoltre evidenziato che Il 2024, essendo l’annualità di cambio regole, sarà considerato come l’anno zero ed i controlli sul rispetto saranno effettuati sul dichiarato dell’annualità 2025.

Bcaa 8 – “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”

L’attuale norma prevede l’obbligo per le aziende con superficie superiore ai 10 ettari di seminativo, di destinare e mantenere una percentuale minima del 4% dei seminativi ad aree ed elementi non produttivi, obbligo può essere soddisfatto da parte dell’agricoltore lasciando terreni a riposo o utilizzando fasce tampone, fasce inerbite, ecc….
La modifica, prevede quindi l’eliminazione totale di tale obbligo.
Già da questa campagna sarà consentito all’agricoltore coltivare tutta la superficie condotta, con qualsiasi coltura, senza l’obbligo di lasciare incolto una parte delle superfici.
Parallelamente alla modifica della Bcaa8, lo Stato Membro, su volere della Commissione Europea andrà ad istituire un regime ecologico (Eco) che offrirà un sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.
Si passerà quindi dall’obbligo di mantenere il 4% dei seminativi ad incolto o con elementi caratteristici del paesaggio, ad un premio per gli agricoltori che volontariamente manterranno incolta una parte dei seminativi od andranno a creare ex- novo elementi caratteristici del paesaggio.
L’Italia ha perciò deciso di modificare l’attuale struttura dell’Ecoschema 5 “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori” differenziandolo su due livelli ben distinti.
Avremo pertanto l’ecoschema 5:

  • livello 2, ovvero il premio per le superfici a mellifere così come in vigore dall’inizio di questa programmazione, che rimarrà invariato rispetto a quanto attualmente conosciamo, tranne per il fatto che dall’anno 2025, non potranno più percepire la premialità le superfici coperte con colture spontanee, ma occorrerà obbligatoriamente averle seminate, anche negli anni precedenti, con apposite miscele di essenze;
  • livello 1, la novità introdotta dalle modifiche regolamentari, cioè il premio per chi volontariamente destinerà il 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo. Per questa campagna potranno accedere al premio solo le superfici lasciate ad incolto, mentre dall’anno 2025 potranno richiedere la premialità prevista da questo livello dell’Ecoschema anche le superfici con elementi caratteristici del paesaggio che dovranno essere creati ex-novo. Per quanto concerne le norme e gli importi previsti per l’Eco 5 livello 1, si dovranno attendere le circolari applicative, ma dalle prime informazioni ricevute l’ammontare economico dovrebbe aggirarsi vero i 50/60 euro per ettaro.

Sempre nell’ottica della semplificazione, che è il filo conduttore che ha guidato il legislatore fin dall’inizio la revisione normativa della Pac, avremo la modifica circa i controlli sulla condizionalità e sulle relative sanzioni per i piccoli agricoltori.
La modifica normativa prevede infatti, con decorrenza dall’anno 2024 e fino al 2027, cioè per l’intera durata di questa programmazione per gli agricoltori che hanno una dimensione aziendale che non supera i 10 ettari di superficie complessiva l’esenzione dai controlli di condizionalità e delle sanzioni.
Un altro elemento molto importante che è previsto tra le modifiche dell’attuale regolamento è l’innalzamento delle modifiche del Piano Strategico della Pac (Psp) che ogni Stato Membro potrà compiere annualmente, passando da 1 come attualmente previsto a 2. Questa modifica che ad una prima lettura potrebbe non portare a risvolti impattanti è in realtà di grande rilevanza, in quanto darà la possibilità alla luce dei contesti socio-economici in continua evoluzione di poter adattare più volte all’anno gli strumenti previsti dalla commissione alle esigenze degli agricoltori.

Come si può ben comprendere leggendo queste poche righe di analisi, le modifiche che verranno attuate ai regolamenti saranno di grande impatto e giovamento sia per gli agricoltori, che per gli operatori dei Centri di assistenza agricola, in quanto andranno a semplificare notevolmente le modalità di operative, gestionali e consuleziali degli stessi rispetto ai vincoli dettati dalle attuali norme comunitarie. Di contro però, sebbene come indicato in apertura, l’iter legislativo è stato molto veloce durando poco più di 5 mesi, la mancanza del Decreto Ministeriale e le conseguenti circolari applicative, ovvero la mancanza dell’ufficialità delle modifiche, in “piena campagna” stanno creando ancora molte incertezze e malumori. Ci si auspica che entro qualche giorno si abbia l’ufficialità delle modifiche.

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