I titoli verranno ricalcolati nel portafoglio del beneficiario che li ha in conduzione

Fulvio Orsini
Come in ogni nuova programmazione, dobbiamo abituarci a cambiare gli acronimi a cui siamo ormai avvezzi. Se nel secondo pilastro, ovvero nel Psr siamo passati da termini quali “Priorità, Focus Area, Misure, Operazioni” a “Obbiettivi Generali, Obbiettivi Specifici, interventi ed Azioni”, il primo Pilastro, ovvero i pagamenti diretti (Domanda Unica), non è stato da meno. In questa nuova programmazione dovremo abituarci a parlare di “Biss, Criss, Eco”. Ma cosa sono e cosa rappresentano?
Nella tabella sottostante sono riportati i nuovi acronimi con la relativa traduzione.
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Biss) – Titoli:
Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento annuale, disaccoppiato, per ettaro di superficie ammissibile, concesso sulla base dei diritti all’aiuto (titoli) che ogni produttore attiverà all’interno della Domanda Unica.
Sebbene in sede di redazione della nuova programmazione della Pac fosse stata data da parte dell’Ue la possibilità di non riapplicare il regime dei titoli, lo stato membro Italia ha deciso di conservarne l’utilizzo.
Dal 1 gennaio 2023 i titoli relativi alla vecchia programmazione che ogni produttore ha nel proprio portafoglio (sia in proprietà che in affitto) sono scaduti e verranno ricalcolati nel portafoglio del beneficiario che li ha in conduzione, secondo i nuovi criteri, plausibilmente entro la data ultima per la presentazione della Domanda Unica. Per ciascun titolo, il nuovo importo unitario verrà determinato sommando al suo valore dell’anno 2022 il pagamento greening (che era circa il 50% del valore del titolo), rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario disponibile. Il valore massimo unitario dei titoli sarà di 2000 €. Di grande importanza è sottolineare il fatto che, in sede di ricalcolo, varierà solo il valore del titolo all’aiuto e non l’identificativo e la proprietà dello stesso.
In pratica, un produttore che ha ceduto in affitto terra e titoli al momento della scadenza del contratto rientrerà in possesso dello stesso numero di titoli con un valore unitario differente.
Permane, come già lo era nella programmazione appena terminata, la “convergenza” con la quale si prevede che entro il 2026 i titoli con importo unitario superiore alla media nazionale diminuiranno fino ad un massimo del 30% per convergere al valore medio, mentre quelli con valore inferiore alla media aumenteranno fino all’ 85% del valore medio nazionale.
I tecnici Caa – Cia operanti sul territorio, tramite l’applicativo “SimulaPac”, potranno effettuare la simulazione puntuale del ricalcolo del proprio portafoglio titoli, sulla base della nuova normativa.
Attivazione dei diritti all’aiuto:
Il Biss, sostegno di base al reddito per la sostenibilità, è concesso ai produttori che soddisfano il requisito di “Agricoltore attivo”, che detengono titoli in proprietà o in affitto e che all’interno della Domanda Unica attivano i titoli dichiarando un numero equivalente di ettari ammissibili sulla base di titoli di conduzione conformi alla normativa vigente.
Trasferimento dei diritti all’aiuto:
Essendo mantenuti anche in questa programmazione i Titoli all’aiuto, permane la possibilità di trasferirli. Il trasferimento dei titoli può essere fatto in via definitiva tramite compravendita, oppure temporanea tramite affitto degli stessi con o senza terra. Nel caso di affitto di titoli senza terra l’importo unitario del titolo subirà un taglio del 50%, che confluirà alla Riserva Nazionale.
Tutte le tipologie di trasferimento indicate devono essere ratificate tramite atto scritto registrato.
Tranne i trasferimenti effettuati per successione, il cessionario, ovvero colui che riceve i titoli, deve soddisfare i requisiti di Agricoltore Attivo.
Agricoltore Attivo:
La figura dell’”Agricoltore Attivo” o “Agricoltore in attività” nasce con la programmazione Pac 2014-2022, e prosegue anche nell’attuale programmazione. Ma chi è l’agricoltore attivo e quali sono i requisiti che deve avere per soddisfare il requisito?
L’art.4 del Dm sui pagamenti diretti definisce Agricoltore Attivo, una persone fisica o giuridica, od un gruppo di persone fisiche o giuridiche che svolgo un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, e che al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell’anno o fino alla scadenza degli impegni assunti soddisfa almeno uno dei sottostanti requisiti:
- iscrizione nella sezione speciale del registro imprese come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore o come coltivatore diretto;
- iscrizione alla previdenza sociale agricola (Inps) come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- agricoltore che nell’anno precedente a quello di domanda ha ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 € (per pagamento diretto si intende la Domanda Unica);
- possesso della Partita Iva attiva in campo agricolo (Codice Ateco 01) con dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale si evinca lo svolgimento dell’attività agricola;
- per le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore del 50% in zone montane e/o svantaggiate è sufficiente il solo possesso della Partita Iva in campo agricolo (non occorre la dichiarazione Iva);
- per gli agricoltori che iniziano l’attività nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda è sufficiente il solo possesso della Partita Iva in campo agricolo (non occorre la dichiarazione Iva);
- per le aziende che hanno volume d’affari non superiore a 7.000 € e si avvalgono della facoltà di esenzione della presentazione delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il requisito è soddisfatto mediante la presentazione di una dichiarazione di esenzione a firma del produttore con allegata documentazione fiscale/contabile relativa alla attività agricola svolta per la produzione o il mantenimento dell’attività agricola (non valgono le fatture relative a spese di professionisti, associazioni di categoria).
Questi requisiti non si applicano agli agricoltori che svolgono un livello minimo di attività agricola (consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o produzione agricola o, in riferimento alla domanda di aiuto dell’anno precedente) che hanno diritto a percepire premi non superiori a 5.000 €.
In caso di decesso dell’agricoltore, o cessazione dell’attività, il pagamento è eseguito all’avente causa, anche se non in possesso di qualifica.