Fattorie aperte e degustazioni: le novità normative

06/09/2013

DALLA REDAZIONE – Con l’approvazione della Legge 9 agosto 2013 n. 98 (c.d. “decreto del fare”) vengono approvate delle semplificazioni…

per gli agricoltori che intendono vendere direttamente i loro prodotti al consumatore. Viene quindi aggiornato l’art. 4 del Dlg. 228/01. La novità è prevista dal comma 8-bis dell’art. 4 Dlgs 228/01 (cd. prima legge di orientamento) che consente ai produttori agricoli non solo di vendere per l’asporto, ma anche di far consumare i loro prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ovviamente previa esistenza delle condizioni igenico-sanitarie.

È vietato però organizzare il servizio assistito di somministrazione ovvero non deve esserci servizio al tavolo.

In sostanza l’imprenditore agricolo può vendere direttamente al consumatore e mettere a disposizione dello stesso un’area riservata alla consumazione e degustazione in loco dei prodotti acquistati direttamente al banco servizio e questo non soltanto presso la sua azienda ma anche qualora utilizzi un locale appositamente dedicato.
In sostanza potremmo dire che si tratta di una forma di agriturismo ridotto.

Questo risolve tutti i casi in cui gli agricoltori vogliono organizzare delle degustazioni dei loro prodotti. In questo caso si tratterà semplicemente di una vendita diretta.
Unitamente a questo viene introdotto anche il comma 8-ter il quale prevede che questa vendita possa svolgersi in qualunque locale a prescindere dalla sua destinazione urbanistica (che potrebbe essere quindi anche residenziale) e ovviamente qualunque locale utilizzato non diventerà commerciale per il solo fatto di questo impiego.

Vengono inoltre aggiunte una serie di semplificazioni per l’avvio delle attività di vendita diretta:
– per la vendita nell’azienda non serve alcuna comunicazione di inizio attività; per la vendita itinerante (presso abitazioni ecc. di qualsiasi comune) serve la comunicazione preventiva al comune sede dell’azienda e non dove si esercita la vendita itinerante e può essere esercitata dalla data di invio della medesima comunicazione;
– per la vendita in locali non a disposizione dell’imprenditore agricolo serve la comunicazione preventiva al comune ove è posto il locale e può essere iniziata contestualmente alla data di invio della comunicazione.
– per la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione di prodotti tipici non è richiesta alcuna comunicazione di inizio attività;
– per la vendita tramite internet serve la comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere iniziata contestualmente alla data di invio della comunicazione.

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