Riccardo Evangelisti
DALLA REDAZIONE – Con l’entrata in vigore del Decreto n. 59/2023, è stato introdotto il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) che punta a una gestione digitale di tutte le attività connesse alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda il mondo agricolo, in base all’art. 12 comma 9 del DM n. 59 del 2023, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, sono tenuti a iscriversi al Rentri come produttori iniziali di rifiuti, solo se producono rifiuti pericolosi.
I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:
- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
- batterie esauste (CER 160601*);
- veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
- fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
- contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).
L’iscrizione avviene in base alle seguenti finestre temporali:
- Per Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti: a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- Per Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e fino ai 50: a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- Per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
L’iscrizione prevede un costo di segreteria paria a 10 euro, più un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro (in base alle diverse tipologie di imprese o Enti) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 euro per le successive annualità.
Nel dettaglio:
- le imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati debbono versare 100 euro il primo anno e 60 euro per ogni annualità successiva;
- le imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 debbono versare 50 euro il primo anno e 30 euro per ogni annualità successiva;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi devono versare 15 euro il primo anno e 10 euro per ogni annualità successiva.
Il Pagamento può essere effettuato tramite piattaforma PagoPA (quindi sia on line che con bollettini pagabili anche presso ricevitorie) da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Per la trasmissione dei dati, i produttori possono delegare associazioni di categoria, società di servizi, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta. Pertanto, la delega può avvenire tramite il produttore che in fase di iscrizione indica il delegato, a sua volta già iscritto al Rentri o tramite il delegato stesso che inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.
In sintesi, l’obbligo di iscrizione al Rentri, da un punto di vista gestionale, non va ad arrecare modifiche sostanziali sulle modalità adottate sino ad oggi dalle aziende agricole obbligate alla tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti; le quali, nel caso producano rifiuti pericolosi, oltre all’iscrizione hanno il solo obbligo di versamento della tassa annuale.
Infatti, gli imprenditori agricoli obbligati a tenere il registro di carico/scarico possono continuare a conservare in azienda la copia del formulario di identificazione (Fir) rilasciato dal soggetto delegato alla raccolta dei rifiuti (Hera, cascina pulita) che opera nell’ambito del circuito di raccolta organizzata a cui l’imprenditore aderisce.
Come conferma il testo Unico ambientale, le aziende obbligate alla tenuta dei registri di carico/scarico possono adempiere a tale obbligo tramite:
a) la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto deirifiuti o dei documenti sostitutivi;
b) la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
La tenuta del registro di carico e scarico, infatti, potrà continuare a essere effettuata tramite il rilascio del formulario da parte del trasportatore al momento del ritiro dei rifiuti in azienda, come previsto all’art. 90 comma 6 del testo unico ambientale.
Per quanto concerne quelle aziende agricole che non producono rifiuti pericolosi, queste non sono tenute all’iscrizione al Rentri. Tuttavia, se non appartengono a un circuito di raccolta organizzata, per adempiere gli obblighi di tracciabilità dovranno comunque fare riferimento alla piattaforma Rentri dal 13 febbraio 2025. Questo consentirà di poter scaricare il modello del formulario aggiornato da poter vidimare e da poter conservare in azienda da esibire in sede di controllo.
Vista la complessità della tematica sempre in rapida evoluzione, in caso di ulteriori aggiornamenti normativi e adempimenti sarà nostra premura segnalare le novità attraverso tutti i nostri canali di comunicazione.
Nel frattempo è possibile rivolgersi al proprio circuito di raccolta o agli uffici Cia di riferimento per avere maggiori dettagli. Inoltre, il Ministero dell’ambiente ha predisposto un sito specifico dedicato alla piattaforma Rentri; dove accedendo al seguente link sono disponibili ulteriori informazioni www.rentri.gov.it/it.