Sanatoria delle irregolarità formali: come fare per regolarizzarle

Mirco Conti

DALLA REDAZIONE – La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una serie di misure tese a promuovere la definizione agevolata di avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ed altri tipi di atti sanzionatori oltre alla possibilità di regolarizzare preventivamente eventuali errori formali in materia fiscale e tributaria.

Affrontiamo in questo numero la misura che permette la “regolarizzazione delle irregolarità formali” pagando una cifra fissa annuale di 200 euro. Sono sanabili le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022. Si tratta di infrazioni, irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, di competenza dell’Agenzia delle Entrate sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle imposte e delle ritenute.

Le principali violazioni definibili sono

• presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione dei dati.
• omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
• omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat
• irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta.
• omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva.
• omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca
• violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito
• detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore.
• omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale
• mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

Le principali violazioni non sanabili sono
Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta, non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:

• l’omessa presentazione delle dichiarazioni
• fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
• le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe
• l’omessa presentazione dei modelli ISA
• indicazione di componenti negativi indeducibili
• mancata emissione di fatture o ricevute quando hanno inciso sulla liquidazione delle imposte
• le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta).

Per perfezionare l’adesione alla regolarizzazione non è necessario presentare una domanda.
È però necessario provvedere entro il 31 marzo 2023:

  • al pagamento delle somme dovute (euro 200 per ogni annualità che si intende regolarizzare)
  • rimuovere, quando possibile, l’irregolarità o l’omissione che si intende regolarizzare

È possibile regolarizzare soltanto alcuni anni e non altri. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato con modello F24 o in unica soluzione entro il 31-3-2023 o in due rate di pari importo la prima con scadenza 31-3-2023 e la seconda 31-3-2024.

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