Torna l’irpef sui redditi dei terreni di Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli a titolo principale

terreni agricoli

Mirco Conti

La Legge di bilancio 2024 non ha prorogato l’esenzione dei terreni dalle imposte sul reddito degli agricoltori. Ricordiamo che tale agevolazione, originariamente introdotta dalla Legge n. 232/2016 e riproposta fino all’anno 2023, esentava da Irpef e addizionali comunale e regionale, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Il beneficio si estendeva anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, anch’essi iscritti ai fini previdenziali, sempreché appartenenti al medesimo nucleo familiare. Di conseguenza torna applicabile dal 2024, anche per questi soggetti la tassazione sui valori catastali rivalutati dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario. La predetta rivalutazione non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. 

La relazione tecnica a corredo della manovra economica dello scorso anno, ultima occasione in cui è stata prorogata l’agevolazione, stimava l’effetto finanziario in termini di minor gettito per il bilancio statale di competenza per l’anno 2023, di circa 133,4 milioni di euro a titolo di Irpef, nonché di 9,8 e 3,7 milioni di euro, rispettivamente a titolo di addizionale regionale e comunale. In altre parole, il maggior gravame fiscale per gli imprenditori agricoli nel 2024 si aggira intorno ai 147 milioni di euro. 

A fronte di questa novità, non certo favorevole per il settore primario, vale però la pena considerare come la legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) mantenga inalterati gli attuali principi e criteri direttivi che riconducono le attività agricole nella categoria dei redditi catastali. Non solo. 

Saranno introdotte nuove classi e qualità di coltura che terranno conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, quali ad esempio la “vertical farm”. A differenza delle coltivazioni tradizionali, queste nuove tecniche sanciscono una riduzione del consumo di acqua, nonché i rischi connessi ai cambiamenti climatici, con un evidente incremento della produzione, in termini sia quantitativi sia qualitativi. 

Occorrerà censire, per classi omogenee, i nuovi sistemi di produzione e le qualità di colture anche per individuare precisi limiti di agrarietà, oltre i quali l’attività eccedente è produttiva di reddito d’impresa. Di rilevante importanza anche il principio inserito nella legge delega, orientato ad ampliare la nozione civilistica di attività agricola, ricomprendendo, al suo interno, quelle attività derivanti dalla coltivazione e allevamento dalle quali si ottengono beni anche immateriali che producano effetti positivi sull’ambiente, con la conseguenza che i redditi derivanti da tali attività potranno essere assoggettati a tassazione secondo le regole previste per le attività agricole tradizionali, quindi, nel rispetto dei limiti dell’articolo 32 Tuir, su base catastale. Su questo principio di delega, è citata a titolo esemplificativo la produzione e cessione di crediti di carbonio, quale risultato di un’attività, tipicamente di coltivazione, allevamento e silvicoltura che fra i suoi plus annovera anche quello indirizzato alla cattura di CO2.

Rientra nel pacchetto di interventi rivolti al settore agricolo anche l’introduzione di procedimenti digitalizzati che consentiranno di aggiornare annualmente le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate. 

E non potrebbe essere altrimenti, considerando l’attenzione e le risorse indirizzate dal Pnrr per sostenere concretamente la transizione ecologica del Paese. Già ora con l’affermarsi dell’intelligenza artificiale e la diffusione della digitalizzazione dei processi, la revisione del procedimento di aggiornamento delle risultanze catastali, per la parte inerente al sistema dei classamenti e delle tariffe d’estimo, risultava veramente improcrastinabile.

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