Mirco Conti
DALLA REDAZIONE – È stata approvata dal Senato la Legge di Bilancio 2024 contenete numerose misure, ma con poche novità a favore del settore agricolo. Le norme contenute nella manovra, salvo quanto diversamente previsto, entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 1° gennaio 2024. In attesa dell’approvazione definitiva, proponiamo una prima analisi delle disposizioni di maggior interesse in materia fiscale.
Rottamazione del magazzino
Agli esercenti attività d’impresa è consentito adeguare le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati relative al periodo d’imposta 2023. L’adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori nuovi valori:
- sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici sia fiscali;
- non possono essere tenuti in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo a periodi d’imposta precedenti il 2023.
La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:
1. eliminazione parziale o totale delle esistenze iniziali;
2. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.
L’adeguamento va richiesto nella prossima dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, la regolarizzazione prevede il versamento:
- dell’Iva determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto.
- dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini Iva e il valore delle esistenze iniziali eliminato.
L’iscrizione, cioè l’aggiunta di esistenze iniziali, comporta l’aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali. Ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto e non è dovuto alcun importo ai fini Iva.
Quanto dovuto a titolo di Iva e imposta sostitutiva va versato in due rate di pari importo, da versare entro il 30 giugno 2024 e 30 novembre 2024.
Welfare aziendale
Tra le misure dirette alla riduzione fiscale, la legge di bilancio dispone che, solo per il 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Detto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
Rivalutazione dei valori di terreni e di partecipazioni societarie
Il testo licenziato dal Governo ripropone la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni societarie e di terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui tali valori affrancati si applica l’imposta sostitutiva del 16% che può essere versata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia di rivalutazione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.
Locazioni brevi
La legge di bilancio prevede l’aumento dell’aliquota dal 21 al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Nel caso in cui siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta, ovvero nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Plusvalenze immobiliari
Vengono ampliati i casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili.
A partire dal 1° gennaio 2024, se il fabbricato su cui sono stati effettuati interventi Superbonus 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alle citate plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26%.
Tra i redditi diversi, verranno compresi anche quelli derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento di superficie, enfiteusi, uso e servitù.
Aumento Ivie e Ivafe
– è aumentata dallo 0,76% all’1,06% l’aliquota relativa all’Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero;
– è stabilita nella misura del 4 per mille annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari, l’aliquota relativa all’Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) qualora gli stessi siano detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.
Credito di imposta per soggetti colpiti dalle alluvioni verificatisi a maggio 2023
I contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni iniziate a maggio 2023 possono essere erogati, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili. Gli importi superiori possono essere erogati, per l’intero importo, anche tramite finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo. La manovra di bilancio, prevede che In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunicherà con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
Riduzione del Canone RAI
Limitatamente all’anno 2024, viene ridotto da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
Esclusione titoli di Stato dall’Isee
Nella determinazione dell’ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l’esclusione:
- dei titoli di Stato;
- dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Finisce l’era dell’esenzione Irpef su redditi fondiari
Come abbiamo visto, non ci sono misure fiscali di favore destinate specificatamente alle imprese agricole, anzi, si evidenzia la mancata riproposizione dell’agevolazione originariamente prevista a partire dall’anno 2017 che esentava da Irpef i redditi dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e Iap. Quindi, a decorrere dall’anno d’imposta 2024 anche i redditi dominicali e agrari dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola, concorreranno alla formazione del reddito imponibile.
Ricordiamo che questo trattamento di favore trovava giustificazione nella perdurante recessione economica, nelle difficoltà per l’individuazione di misure adeguate ad uscire dalla crisi e nella forte riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli. In aggiunta, come lo stesso governo spiegava un anno fa, l’agricoltura oltre a trovarsi esposta a fattori meteorologici imprevisti e imprevedibili, svolge un’azione di presidio del territorio. Tutte problematiche tutt’altro che superate, bensì aggravate dall’aumento di costi energetici e materie prime. La mancata proroga costa al settore agricolo circa 147 milioni di euro.