Una Politica agricola Ue in continua evoluzione

Fulvio Orsini

Più volte abbiamo evidenziato la continua evoluzione normativa della nuova programmazione della Pac 2023-2027 e la circolare 0040336 del 26 maggio 2023, uscita a poco meno di 20 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande fissata al 15 giugno, poi prorogata al 30 giugno ne è la conferma. Nella circolare vengono infatti precisati e normati 3 punti di grande rilevanza per la consulenza e la redazione delle Domande Uniche, ovvero:
1 – Sostegno accoppiato al reddito:
2 – Giovane e Nuovo Agricoltore – requisito di competenza e professionalità:
3 – Eco-schema 1 – riduzione farmaco veterinario e pascolo allevamento brado.

Sostegno accoppiato al reddito:
La circolare recepisce l’importante richiesta pervenuta dal Sistema Cia di poter richiedere il premio accoppiato sia sulla coltura di primo che di secondo raccolto. Viene infatti precisato che un produttore che nell’anno campagna di presentazione della domanda coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità e che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.
In particolare, viene ulteriormente precisato che il sostegno nell’ambito di un determinato intervento di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell’ambito di un altro intervento di sostegno accoppiato nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a) NON è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie;
b) è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purchè siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni;
c) per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza come previsto, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, NON è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;
d) per gli specifici premi alla coltivazione di soia e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia, NON è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, ovvero favorire la produzione di proteine vegetali.

In sede consulenziale, propedeutica alla presentazione delle domande, illustrando la nuova opportunità di premio agli agricoltori, è fondamentale dare risalto e chiarire bene gli impegni che devono essere assunti, evidenziando che per il premio accoppiato sono di imprescindibile importanza le condizioni di ammissibilità previste per la richiesta del premio, ma soprattutto le ordinarie condizioni di lavorazione e la maturazione delle produzioni. Va inoltre ribadito che il monitoraggio satellitare per la verifica della presenza in campo e delle fasi vegetative delle colture sarà oggetto di valutazione al pari di tutto le altre colture a premio.

Giovane e Nuovo Agricoltore – requisito di competenza e professionalità:
Un altro chiarimento di altissima rilevanza che si attendeva già da tempo è quello relativo al requisito di istruzione e competenza per il giovane e per il nuovo agricoltore; requisito obbligatorio per richiedere l’assegnazione dei titoli alla riserva nazionale, per entrambe le tipologie di beneficiari o per percepire il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
Circolare Agea N.35149 del 12 maggio 2023 prevede infatti che il beneficiario, sia che esso sia “Nuovo Agricoltore” che “Giovane Agricoltore” per accedere ai benefici loro dedicati come sopra riportati, entro la data del 30 settembre 2023, abbiano almeno uno dei requisiti di formazione e adeguate competenze professionali sotto indicati:

  • Titolo di scuola secondaria di secondo grado (diploma) ad indirizzo agricolo, oppure laurea ad indirizzo agricolo forestale o veterinario;
  • Titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno).

La circolare chiarisce che il monte di 150 ore può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell’esame finale. Ribadisce inoltre per quanto concerne le istruttorie sia del nuovo agricoltore che del giovane agricoltore, che le parole “relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale” in relazione al requisito di istruzione e competenza sono da riferirsi alla qualifica professionale (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale) e non all’attestato di frequenza del corso di formazione. Scendendo alla mera operatività per esemplificare quanto la circolare ha messo in chiaro, un beneficiario “Giovane” o “Nuovo” può cumulare per fare monte delle 150 ore più corsi purchè si abbia il superamento dell’esame finale ed il corso sia riconducibile a tema tiche relative al settore agroalimentare, forestale ed ambientale, come per esempio corso per “l’imprenditore agricolo professionale” sommato al corso “per operatore agrituristico/fattoria didattica” ecc.. ecc…

Eco-schema 1 – riduzione farmaco veterinario e pascolo allevamento brado:
La circolare chiarisce un’altra novità applicativa, che non interessa direttamente la nostra regione, che consentirà l’accesso al livello 2 dell’Eco-schema 1 per le aziende che, nelle situazioni già previste dalle normative con atti autonomi delle Regioni/Provincie possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.
In pratica, in alcune regioni quali per esempio le Marche, la Liguria la Sardegna la Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento sarà possibile accedere all’eco1 livello 2 utilizzando pascoli di terzi. Va posto attenzione nel caso avessimo produttori con sede aziendale in Emilia Romagna che pascolino su terreni delle regioni sopra citate.

Sempre relativamente all’Eco-schema 1 con la circolare n°0043528 del 8 giugno viene modificato quanto previsto dalla Circolare Agea n° Coordinamento n° 0031369 del 28-04-2023, ovvero viene modificato il calcolo di valutazione del DDD rispetto la mediana regionale.
Nella circolare viene semplificato e unificato l’impegno alla riduzione del 10% a prescindere dal quartile in cui si posiziona il ClassyFarm dell’azienda. Il pagamento spetterà quindi agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio – 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.

Va ricordato che inizialmente la normativa prevedeva che per poter percepire il premio le posizioni nel terzo e quarto quartile dovevano sottostare a due impegni diversi di riduzione:
a) -20% se nel terzo quartile;
b) -10% se nel secondo quartile.

Si sottolinea che l’efficacia della modifica è comunque subordinata all’approvazione della Commissione ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento (UE) n. 2021/2115”.

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