Biss, aiuto di base al reddito per la sostenibilità e gestione dei titoli

Fulvio Orsini

DALLA REDAZIONE – Uno dei punti saldi della programmazione 2023-2027, che ci trasciniamo da quella appena scaduta è il pagamento disaccoppiato con i titoli, che come ricordato nel numero di febbraio scorso, dobbiamo imparare a conoscere con il nuovo acronimo Biss (Sostegno di base al reddito per la sostenibilità).
Anche se alcune autorevoli voci paventano già che nella programmazione post 2027 i titoli all’aiuto scompariranno, faremo un piccolo focus su come sarà la gestione dei titoli nell’attuale programmazione.

Prima, con la circolare Agea n° 20232 del 17 marzo, poi con la Circolare Agea n° 25739 del 6 aprile 2023, sono stati pubblicati sul registro titoli, consultabile sull’applicativo Sian, i Titoli all’aiuto definitivi valevoli per la programmazione 2023/2027, riparametrati nel loro valore, come previsto dalla normativa Nazionale e comunitaria.
Va ricordato, inoltre, che per ciascun titolo l’importo unitario è stato determinato sommando al suo valore dell’anno 2022 il pagamento greening (che era circa il 50% del valore del titolo), rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario disponibile, e che il cui valore massimo di ciascun titolo per l’attuale programmazione è di 2.000 Euro.

Di grande importanza è sottolineare il fatto che con il ricalcolo è variato solo il valore del titolo all’aiuto e non l’identificativo e la proprietà dello stesso.
In pratica, un produttore che ha ceduto in affitto terra e titoli, al momento della scadenza del contratto, rientrerà in possesso dello stesso numero di titoli ceduti con un valore unitario ricalcolato.

Permane, come già lo era nella programmazione appena terminata, la “convergenza” con la quale si prevede che entro il 2026 i titoli con importo unitario superiore alla media nazionale diminuiranno fino ad un massimo del 30% per convergere al valore medio, mentre quelli con valore inferiore alla media aumenteranno fino all’ 85% del valore medio nazionale.
Per essere attivati, ovvero pagati, occorrerà all’interno della Domanda Unica dichiarare un numero equivalente di ettari ammissibili condotti alla data del 15 maggio 2023, sulla base di titoli di conduzione conformi alla normativa vigente.
Ovviamente, essendo mantenuti anche in questa programmazione i Titoli all’aiuto, permane la possibilità di trasferirli, e con la Circolare n° 26680 del 12 aprile scorso Agea ha disciplinato le regole e le procedure per i trasferimenti, valevoli dal 1° gennaio 2023.

I requisiti generali e fondamentali di ammissibilità per poter trasferire i titoli all’aiuto sono due:

  • la qualifica di agricoltore attivo;
  • l’assenza di debiti in capo al soggetto cedente.

Per quanto riguarda lo “Status” di “Agricoltore Attivo”, che vale solo per il soggetto cessionario, cioè colui che riceve i titoli, deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda di trasferimento, ad esclusione dei casi in cui i titoli siano trasferiti utilizzando la fattispecie “successione anticipata” e “mortis causa”; per il soggetto cedente, al contrario, non è condizione obbligatoria la soddisfazione del requisito di “agricoltore in attività” per nessuna delle 30 fattispecie di trasferimento titoli indicate nella circolare Agea.

Il secondo requisito di ammissibilità al trasferimento prevede che il soggetto cedente non abbia debiti con gli Organismi Pagatori, quali per esempio Agea, Agrea, ecc. In caso di debito occorrerà che il soggetto cedente lo saldi entro il 30 novembre dell’anno della presentazione della richiesta di trasferimento, oppure che esegua il trasferimento dei titoli, avendo cura di far permanere nel proprio portafoglio un valore di titoli almeno uguale all’importo del debito.

Importante evidenziare che verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente i debiti con gli organismi pagatori (OPR), e non quelli con altre pubbliche amministrazioni o enti, quali per esempio Inps, Agenzia Entrate.
Le 30 fattispecie di trasferimento titoli proposte nell’allegato 1 della circolare valevoli per la programmazione 2023-2027, riprendono appieno quelle della programmazione che si è chiusa lo scorso 31 dicembre, anche se risulta da una analisi effettuata che l’utilizzo effettivo sia stato solo di 14.
Vanno ricordate tra le più utilizzate, oltre alle fattispecie di trasferimento per “mortis causa” e “successione anticipata”, tutte le fattispecie riconducibili all’affitto o vendita dei titoli con o senza terra, per le quali occorre obbligatoriamente, come previsto anche dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n°114 del 17 ottobre 2006, che il trasferimento venga perfezionato mediante atto scritto registrato.

Le grosse novità sui trasferimenti titoli della programmazione appena iniziata, sono l’innalzamento del taglio del valore dei titoli dal 30% al 50% nel caso di affitto degli stessi senza terra, ma soprattutto il divieto di trasferimento dei titoli ricevuti da Riserva Nazionale (RN) per 3 anni dall’assegnazione, salvo i casi di successione “mortis causa” o comunque nei casi in cui non vi sia continuità aziendale.

La circolare Agrea precisa altresì che il periodo dei 3 anni in cui vi è valido il divieto di trasferimento dei titoli ricevuti dalla riserva Nazionale comprende l’anno in cui questi sono stati assegnati, o incrementati di valore, perciò i titoli assegnati od incrementati nella domanda 2023 non potranno essere trasferiti nell’anno 2023, 2024 e 2025.

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