Fulvio Orsini
Una delle principali novità della programmazione Pac 2023-2027, o con molta probabilità la principale novità, è rappresentata dalle “misure specifiche a tutela del clima, dell’ambiente e del benessere animale”, ovvero gli Ecoschemi.
L’adesione a queste misure è volontaria, si applica alle superfici agricole o ai capi allevati, a seconda che l’ecoschema sia riconducibile al settore vegetale o zootecnico, e sono strettamente correlati alla condizionalità rafforzata, che sarà argomento di focus nei prossimi numeri di Agrimpresa.
Lo stato membro Italia all’interno del Psp approvato nei mesi scorsi dalla Commissione europea, ha previsto l’applicazione di 5 ecoschemi, dei quali 4 per il settore vegetale ed 1 per il settore zootecnico, assegnandogli il 25% del budget annuo previsto nella nuova programmazione (vedi tabella 1).

Dei 5 ecoschemi sopra riportati, 4 sono considerati come “pagamenti compensativi al pagamento di base” e sono richiedibili anche senza avere titoli, nello specifico gli eco 1-2-3-4, mentre l’eco 5 è considerato un “pagamento aggiuntivo al pagamento di base”, per cui, per beneficiarne è necessario ricevere il sostegno di base al reddito (Biss).
Per tutti gli ecoschemi, gli importi attualmente previsti sono da considerarsi presunti, in quanto verranno calcolati annualmente suddividendo il plafond assegnato per le richieste che saranno presentate.
Per gli ecoschemi a superficie sono previste maggiorazioni dei pagamenti del 20% se le superfici oggetto d’impegno rientrano nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) o nelle Aree Natura 2000.
Dopo questa doverosa premessa cerchiamo di analizzare puntualmente i 5 ecoschemi.
Ecoschema 1 – Riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale
L’Ecoschema 1 , unico per il settore zootecnico, prevede due livelli di impegno i cui premi non sono cumulabili tra loro.
- Livello 1 – Riduzione dell’antibiotico resistenza;
- Livello 2 – Pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antibiotico resistenza con pascolamento.
Al livello 1 dell’ecoschema possono aderire tutti gli allevamenti di bovini da carne e da latte, bovini a duplice attitudine, vitelli da carne bianca con età inferiore ai 6 mesi, ovini da latte e da carne, caprini, bufalini, suini, che hanno avviato, o intendono avviare un percorso virtuoso di limitazione all’utilizzo del farmaco veterinario.
Per poter accedere alla contribuzione, gli allevamenti, oltre ad essere correttamente registrati all’interno della Bdn, devono aderire al Classyfarm, con il solo obbligo di accesso e devono rispettare o migliorare i parametri di DDD.
La DDD (Defined Daily Dose) è uno dei nuovi acronimi ai quali dobbiamo abituarci in questa programmazione ed è definita come la dose media di un farmaco assunta giornalmente.
L’impegno dell’allevamento sarà quindi quello di rispettare o migliorare i parametri di DDD rispetto al valore della mediana regionale, calcolata per l’anno precedente la presentazione della domanda unica.
Gli importi unitari attesi e presunti per questo livello dell’ecoschema sono: bovini da latte 66 Euro/UBA, bovini da carne 54 Euro/UBA, bovini a duplice attitudine 54 Euro/UBA, bufalini 66 Euro/UBA, vitelli da carne bianca 24 Euro/UBA, suini 24 Euro/UBA, ovini e caprini 60 Euro/UBA;
Al livello 2 dell’ecoschema possono accedere tutti gli allevamenti di bovini da carne, da latte e a duplice attitudine e i suini, regolarmente iscritti alla Bdn, che aderiscono al Classyfarm con obbligo di categorizzazione e delega a veterinario aziendale e che si impegnano ad aderire al SQNBA (Sistema di qualità nazionale benessere animale) con pascolamento nel rispetto degli impegni ed obblighi previsti dai relativi disciplinari.
Sono derogati all’obbligo di adesione al SQNBA gli allevamenti biologici certificati e gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (massimo 20 UBA nell’anno 2022), questi ultimi previa disposizione di deroga da parte della Regione, con obbligo comunque di rispetto del pascolamento.
I premi unitari attesi e presunti per il livello 2 dell’ecoschema sono di 250 Euro/UBA per il settore bovino e 300 Euro/UBA per il settore suinicolo.
Ecoschema 2 – Inerbimento delle colture arboree
L’ecoschema 2 è il primo dei 4 ecoschemi dedicati al settore vegetale, prevede un impegno aggiuntivo rispetto alla condizionalità e riguarda le colture permanenti e le altre specie arboree permanenti anche a rotazione rapida.
Gli impegni che devono essere rispettati dal produttore che intende aderire all’ecoschema 2 sono: assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma, dal 15 settembre dell’anno di domanda al 15 maggio dell’anno successivo.
La copertura vegetale deve essere assicurata sul 70 % della superficie oggetto d’impegno e non può essere variata, ed è calcolata come “rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente”; non effettuare il diserbo chimico nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma; non effettuare lavorazioni del terreno nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma; durante tutto l’anno la semina della specie erbacea deve avvenire con tecniche che non implicano la lavorazione del suolo; gestione della copertura vegetale erbacea solo mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura sfibratura senza asportazione dal terreno. Nel sottofila al contrario è possibile effettuare le lavorazioni meccaniche ed il diserbo.
Gli impegni sopra indicati possono essere derogati con disposizioni previste dai Servizi fitosanitari in relazione a piani di azione finalizzati al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti.
Nella nostra regione con la Determina n° 3238 del 16/02/2023, nell’ottica del contenimento dello sviluppo dello Stemphylium vesicarium agente della maculatura bruna delle pere, per l’anno 2023 sono stati derogati gli impegni sull’inerbimento previsti da questo ecoschema per le varietà Abate fetel, Angelys, Conference, Decana del comizio, Falstaff, Kaiser e passa crassana.
Come vedremo nella tabella riepilogativa in calce l’Eco 2 è cumulabile con l’Eco 3 (Salvaguardia di olivi di valore paesaggistico) ma non con l’Eco 5 (Misure specifiche per gli impollinatori).
L’importo previsto per l’adesione all’impegno è di 120 Euro/Ettaro.
Ecoschema 3 – Salvaguardia di olivi di valore paesaggistico
L’eco 3 è un sostegno per il mantenimento e il recupero delle superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico.
Possono aderire tutti i produttori che conducono superfici coltivate ad ulivo che abbiano una densità di impianto che va da un minimo 60 piante/Ha ad un massimo di 300 piante /Ha, che può essere innalzato su decisione Regionale fino a 400 piante/Ha.
Gli impegni a cui si è vincolati sono: assicurare la potatura biennale delle chiome, che deve interessare il 30 % della chioma, la quale deve svilupparsi su 3/4 branche e verso l’esterno, nel periodo di potatura va dal 1 novembre dell’anno di domanda al 30 aprile dell’anno successivo (nel biennio dell’impegno l’agricoltore deve potare il 100 % delle piante oggetto di impegno); il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diverse indicazioni delle autorità competenti; il mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all’eco schema, dell’oliveto oggetto di impegno nel suo status quo, quale valore paesaggistico con divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.
Come riportato nella tabella riepilogativa 2, l’Eco 3 è cumulabile con l’Eco 2 (Inerbimento delle colture arboree) e con l’Eco 5 (Misure specifiche per gli impollinatori).
Il premio previsto per l’adesione all’Eco 3 è di 220 Euro/Ha, e come già specificato in precedenza per quanto concerne l’eco 2 gli impegni sopra indicati possono essere derogati con disposizioni previste dai Servizi fitosanitari in relazione a piani di azione finalizzati al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti.
Ecoschema 4 – Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
Sebbene il titolo dell’Ecoschema sia fuorviante e faccia riferimento ai “sistemi foraggeri”, questo Eco è applicabile a tutte le superfici a seminativo sia di primo che di secondo raccolto, ed è quello che desta più interesse ai produttori, ma allo stesso tempo, insieme all’eco1 è quello che risulta di più complicata comprensione.
Analizzeremo puntualmente I 3 impegni che devono essere rispettati per poter ricevere i benefici economici dell’ecoschema, che sono :
- avvicendamento almeno biennale delle superfici;
- riduzione e/o non utilizzo di diserbanti e fitofarmaci;
- interramento dei residui delle colture in avvicendamento.
Avvicendamento almeno biennale delle superfici
L’avvicendamento, che deve essere almeno biennale sulla medesima superficie, va effettuato con presenza di colture leguminose e foraggere e/o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo almeno una coltura miglioratrice proteica e/o oleaginosa e/o da rinnovo.
L’impegno dell’avvicendamento è assolto di fatto nel caso di colture pluriennali, erbe ed altre piante da foraggio (es: erba medica) e terreni a riposo per quattro anni, al quinto va seguita da depauperante o rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo saranno considerate le colture in campo dal 1 giugno al 30 novembre dell’anno di domanda.


Riduzione e/o non utilizzo di diserbanti e fitosanitari
I vincoli previsti dal secondo impegno dell’ecoschema prevedono che: sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari; sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica; su tutte le altre colture sono ammesse tutte le normali pratiche colturali previste dall’agricoltura convenzionale.
Relativamente all’uso della difesa integrata volontaria per l’accesso all’eco 4, occorre precisare che le limitazione fanno riferimento solo alle quantità ed alle tipologie di prodotti fitosanitari e diserbanti riportati nelle schede, e che non vi sono obblighi ne di iscrizione al sistema di certificazione (SQNPI) né tantomeno di taratura degli atomizzatori.
Interramento dei residui delle colture in avvicendamento
Il terzo impegno dell’Eco prevede l’Interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche (iscritte alla Bdn, specie bovini e bufalini, ovi caprini, suini, equidi ed avicoli). Vengono considerarsi residui i materiali che permangono in campo dopo la raccolta (es. stoppie), ma non sono residui le parti asportate insieme alle cariossidi (es. paglia del grano, tutoli del mais).
Rispetto alle prime interpretazioni è, infatti, stato chiarito anche all’interno del D.M del 23 dicembre 2022 che la paglia, essendo un sottoprodotto della lavorazione dei cereali, può essere raccolta e venduta anche nelle aziende non zootecniche.
Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa quali la semina su sodo (No Tillage), la minima lavorazione (Minimun Tillage) e la lavorazione a bande (Strip Tillage) soddisfano di fatto gli obiettivi dell’impegno. Il pagamento stimato per l’adesione a questo impegno è di 110 Euro/Ha, che potrà arrivare fino a 132 Euro/Ha nelle zone Zvn e natura 2000; vista “l’appetibilità” dell’ecoschema l’adesione sarà sicuramente oltre le aspettative, per cui ci si dovrà aspettare in sede di liquidazione del premio una riduzione dell’importo unitario previsto.
Va sottolineato inoltre che le superfici impegnate nell’Eco 4 devono rispettare quanto indicato dalla condizionalità rafforzata nello specifico a quanto previsto dagli obblighi di rotazione sulla BCAA 7.
Su una azienda di 20 ettari nella quale viene fatta adesione ad Eco 4 su 5 ettari: sui 5 ettari per si aderisce all’Eco 4 vanno rispettati i vincolii di rotazione previsti dalla BCAA7; sui restanti 15 ettari si può andare in deroga alla BCAA 7.
Mentre si può applicare la deroga alla BCAA 8 (ritiro delle superfici destinata ad aree ed elementi non produttivi) come previsto dal D.M. 362512 del 22 agosto 2022 per tutta la sua superficie aziendale.
Essendo come anticipato in precedenza di complicata comprensione la “razio” dell’ecoscheme 4 si sono sintetizzati con i due schemi sottostanti i vincoli a cui occorre attenersi e le possibili rotazioni che si possono effettuare.
Ecoschema 5 – Misure specifiche per gli impollinatori
L’ecoschema 5 è quello di maggior rilevanza ambientalista, e prevede un premio per il mantenimento o la semina di una copertura dedicata con una miscela di essenze in interesse apistico/mellifero, su superfici a seminativo o nell’interfila dei terreni coltivati a colture arboree.
Le essenze utilizzabili che devono essere coltivate in miscuglio sono destinate a scopi non produttivi essere scelte tra quelle riportate nell’allegato IX del D.M 660087 del 23/12/2022. La normativa non stabilisce né un minimo né un massimo di essenze che devono essere coltivate, ma consiglia l’utilizzo di essenze in multipli di 3 (consigliate almeno 6) con fioritura a scalare.
L’impegno sia per quanto concerne le superfici a seminativo sia le superfici arboree prevede: il divieto di sfalcio trinciatura e sfibratura delle coltivazioni ad interesse mellifero per il periodo che va dal 01/03 al 30/09; il divieto di utilizzo di diserbanti chimici, con il controllo delle infestanti deve essere fatto in maniera meccanica o manuale; il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari durante il periodo della fioritura sia sulle essenze mellifere coltivate sia sulle colture arboree.
Il premio previsto per l’adesione all’eco 5 è di 250 Euro/Ha per le colture arboree e 500 Euro/Ha per le superfici a seminativi. L’eco 5 per le colture arboree non è cumulabile con l’eco2 (Inerbimento delle colture arboree).
Compatibilità degli ecoschemi
Al fine di rendere fruibile a colpo d’occhio la compatibilità tra un’ecoschema e l’altro sul primo pilastro è stato fatto uno schema riepilogativo (vedi tabella 2).




