Condizionalità rafforzata: pubblicata la Circolare applicativa di Agea

allevamento bio

Fulvio Orsini

Facendo seguito a quanto previsto dal D.M. 147385 del 9 marzo 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in data 30 agosto 2023, Agea ha emanato la Circolare n°0064177, ovvero il documento relativo alla “disciplina ed i controlli sulla condizionalità rafforzata”.

Questo documento di 136 pagine più 8 allegati, era già tanto atteso prima della chiusura della presentazione delle domande relative alla campagna 2023 sia dagli operatori dei Caa che dai produttori, in quanto va a definire le regole applicative sulla condizionalità e sui controlli.

La condizionalità rafforzata si applica a tutti i pagamenti riconducibili alla programmazione 2023-2027, ovvero:

ai pagamenti diretti della Domanda Unica (I°Pilastro): 

  • sostegno di base al reddito (titoli); 

– sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; 

– sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; 

– eco-schemi – regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali. 

1. pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale; 

2. pagamento per inerbimento delle colture arboree; 

3. pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico; 

4. pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento; 

5. pagamento per misure specifiche per gli impollinatori;

– pagamenti accoppiati: latte; carni bovine; carni ovine e caprine; frumento duro; semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola); riso; barbabietola da zucchero; pomodoro destinato alla trasformazione; olio d’oliva; agrumi; colture proteiche comprese le leguminose.

Ai pagamenti della nuova programmazione del Piano Regionale di Sviluppo rurale – CoPsr (II°Pilastro):

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA)

− SRA01 – ACA 1 produzione integrata

− SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell’acqua

− SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli

− SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli

− SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree

− SRA06 – ACA 6 cover crops

− SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli

− SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti

− SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000

− SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi

− SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche

− SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche

− SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici

− SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell’agrobiodiversità

− SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

− SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità – banche del germoplasma

− SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica

− SRA18 – ACA 18 impegni per l’apicoltura

− SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci

− SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti

− SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui

− SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie

− SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti

− SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione

− SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica

− SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione

− SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica

− SRA18 – ACA 18 impegni per l’apicoltura

− SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci

− SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti

− SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui

− SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie

− SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti

− SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione

− SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica

− SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione

Altri sostegni specifici della nuova programmazione del Piano di Sviluppo Rurale:

− SRA27 – pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

− SRA28 – sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

− SRA29 – pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

− SRA30 – benessere animale

− SRA31 – sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

Pagamenti relativi ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (indennità compensative):

− SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

− SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

− SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici

Pagamenti relativi a Svantaggi territoriali specifici:

− SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000

− SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000

− SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici

Nonché per i trascinamenti di pagamenti relativi a premi a superficie od a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o antecedente ma che siano finanziati con risorse riconducibili alla programmazione 2023-2027

In pratica, ogni beneficiario che percepisce o percepirà un pagamento per le istanze sopra citate è tenuto al rispetto, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che si traduce in una riduzione dei premi, di quanto previsto dai Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e dalle Norme di buone condizioni agronomiche ed ambientali (Cga).

L’applicazione della riduzione degli aiuti sarà graduata e riparametrata in funzione della gravità dell’inosservanza, in particolare ai fini del calcolo dell’esito dell’eventuale riduzione verranno valutati i sottostanti parametri:

– Portata: verrà tenuto conto l’impatto dell’inosservanza, se limitato all’azienda oppure più ampio;

– Gravità: verrà tenuto conto dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito e della norma;

– Persistenza o durata: verrà tenuto conto del lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

La Condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027 si compone di:

– 9 Bcaa (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali);

– 11 Cgo (Criteri di Gestione Obbligatoria).

Nelle prossime poche righe cercherò di fare un focus sulle 3 Bcaa per le quali sono state rilevate le maggiori incertezze e vi sono altrettante novità, ovvero:

– BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili;

– BCAA 7: Obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse);

– BCAA 8: Obbligo di mantenere una percentuale minimo della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili:

Questa norma di condizionalità prevede che venga mantenuta la copertura vegetale dei terreni agricoli a seminativo per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, ovvero è controllata l’assenza delle lavorazioni nel suddetto periodo.

Il vincolo può essere soddisfatto mantenendo una copertura vegetale naturale, lasciando per esempio i residui colturali in campo o tramite inerbimento spontaneo o semina di colture.

In pratica quali operazioni si possono effettuare per soddisfare i vincoli?

– Semina di una coltura di copertura (cover crop) che può anche essere sovesciata di almeno 60 giorni durante il periodo 15 settembre – 15 maggio;

– Posticipare le lavorazioni del terreno come l’aratura o le erpicature al 15 novembre, mantenendo quindi i residui della coltura precedente per 60 giorni, dal 15 settembre al 14 novembre per le colture primaverili-estive;

– Mantenere il terreno nudo ovvero ad inerbimento spontaneo, per almeno 60 giorni dal 15 settembre al 15 maggio, anche dopo l’aratura o altra lavorazione del terreno; l’inerbimento spontaneo va inteso come assenza di lavorazioni.

BCAA 7: Obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)

La BCAA7 è di nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, e sostituisce sostanzialmente la diversificazione della passata programmazione. In sostanza, questa norma di condizionalità prevede l’obbligo di rotazione, ovverosia il cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). La successione di cereali quali frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro è considerata, ai fini della presente BCAA, come monosuccessione dello stesso cereale, in quanto di medesimo genere botanico (Triticum), mentre, per esempio, non è considerata monosuccessione la rotazione tra grano tenero (genere Triticum e Orzo (Genere Hordeum). 

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse nella rotazione, come indicato dai Decreti Ministeriali, anche le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. In pratica, le colture di secondo raccolto dovranno essere caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni. 

Relativamente a quanto sopra indicato è in corso di redazione da parte del Ministero una nota di chiarimento relativamente al concetto di “completamento del ciclo produttivo”. Sono esentate dall’applicazione di questa Bcaa le aziende che: hanno superficie a seminativi fino a 10 Ha; i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali impieghi; (compresa la medica); hanno superficie agricola ammissibile è costituita da più del 75% da prato permanente, utilizzato per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno; sono biologiche certificate oppure sono condotte secondo la Produzione integrata, certificate dal Sistema di Qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI). L’ampliamento dell’esenzione per le aziende certificate SQNPI, è la grossa novità di questa Bcaa, ed è già valevole per la campagna 2023.

Va inoltre ricordato che per l’anno 2023, con decreto n°362512 del 22/08/22 a causa del conflitto Ucraino, era stato derogato l’obbligo di rotazione; è importante quindi evidenziare che per le aziende che hanno applicato la deroga, la campagna 2024 sarà considerata come l’anno zero, e la verifica della corretta rotazione sarà effettuata nell’anno 2025

BCAA 8: Obbligo di mantenere una percentuale minimo della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

Anche la BCAA8 è di nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, e prevede prevede l’obbligo di destinare e mantenere una percentuale minima del 4% dei seminativi ad aree ed elementi non produttivi.

L’obbligo può essere soddisfatto con l’utilizzo di terreni a riposo (Set-Aside) oppure con l’utilizzo di elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, fasce inerbite, margini dei campi, siepi, essenze mellifere, ecc…, ma non può essere soddisfatto con la semina di piante azotofissatrici.

Nella tabella in pagina sono riportate i limiti dimensionali/temporali ed i coefficienti di ponderazione  delle aree ed elementi non produttivi. Sono esentate dall’applicazione della Bcaa le aziende che: hanno superficie a seminativi fino a 10 Ha; i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali impieghi; (Compresa la medica); la cui superficie agricola ammissibile è costituita da più del 75% da prato permanente, utilizzato per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno;

A differenza della Bcaa7 non sono esentate le aziende che Certificate Biologico od integrato. A seguito del conflitto Russia- Ucraina per l’anno 2023, anche per la Bcaa8 era stato derogato l’obbligo di lasciare almeno il 4% dei seminativi ad aree ed elementi non produttivi. 

È ancora da definire se la deroga verrà applicata anche nella prossima campagna; qualora saltasse l’applicazione della deroga, diventerà obbligatorio per il rispetto della condizionalità applicare quanto previsto dalla Bcaa 7 (rotazione) e dalla Bcaa 8 mantenimento di almeno il 4% del seminativo ad elementi non produttivi.

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