Fulvio Orsini
È stato emanato il 28 giugno 2024 il D.M. 0289235, ovvero il tanto atteso, “Decreto semplificazione”.
In attesa di fare un focus più preciso sul Dm, si sintetizzano i punti più rilevanti scaturiti da una prima analisi del documento, che sarà in vigore retroattivamente dal 1 gennaio 2024 e varrà per tutta la durata dell’attuale programmazione, ovvero fino al 31 dicembre 2027.
Scadenza – (Art.7)
La scadenza per la presentazione delle Du e Psr per superficie è spostata a mercoledì 31 luglio 2024.
La presentazione tardiva delle domande e la modifica in aumento delle stesse è possibile fino a lunedì 26 agosto 2024, con una penalità dell’1% al giorno per ogni giorno lavorativo. Per quanto concerne le modifiche in aumento delle domande iniziali la penalità si applica alla sola parte incrementale.
Dopo il 26 agosto le modifiche delle domande inziali in aumento e la presentazione di domande in ritardo non sarà più possibile.
Pagamento per misure specifiche per impollinatori (Eco5) – (Art.2)
L’ecoschema 5 viene suddiviso su due livelli:
Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo.
Per l’anno di domanda 2024, possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettari. Nei successivi anni di domanda, possono accedere al pagamento del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo.
Bcaa 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse – (All.1)
Viene confermato l’obbligo della “rotazione” colturale, così come previsto dall’attuale normativa e viene introdotta la “diversificazione” colturale, come la conoscevamo con la vecchia programmazione, che potranno coesistere.
In pratica un produttore potrà scegliere, per soddisfare i vincoli previsti dalla norma di condizionalità per la Bcaa7 se effettuare la rotazione o la diversificazione colturale, oppure entrambe.
Bcaa 8 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potatura delle degli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli – (All.1)
La norma BCAA 8, ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato al regolamento (Ue) 2024/1468, è stata modificata con eliminazione del requisito relativo alla percentuale minima della superficie agricola da destinare a superfici o elementi non produttivi.
In pratica è stato tolto l’obbligo per le aziende con superficie superiore ai 10 ha di sau di destinare almeno il 4% a superfici improduttive.