Nei giorni scorsi sono stati approvati in Conferenza Stato Regioni, due importanti provvedimenti di interesse per i produttori di frutta e in particolare di pere, messi a durissima prova negli ultimi anni da eventi climatici quali gelate e alluvioni ma anche cimice e maculatura.
Il “primo” provvedimento va a modificare al Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 novembre 2023, n. 628457 – Campagna 2023 per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) e del kiwi (Actinidia chinensis), e prevede che gli aiuti non siano concessi in regime de minimis, ma attraverso al regime più favorevole di “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina” al fine di innalzare il contributo massimo cumulabile per azienda agricola.
Il “secondo” provvedimento approvato con il Decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il sostegno alla filiera frutticola della Pera (Pyrus communis L.) per l’anno 2024.
Tale decreto prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro a sostegno della filiera delle pere per la campagna 2024, che si va ad aggiungere a quelli precedenti per la campagna 2023.
I beneficiari che possono presentare domanda di aiuto sono le aziende agricole che nel 2024 hanno destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, con coltura dichiarata e presente nel Piano colturale grafico alla data del 30 agosto 2024 o che hanno subito un decremento del valore della produzione dell’anno 2024 superiore al 30% rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2022, al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi. Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value per il settore di riferimento. Se l’azienda ha un valore della produzione superiore a quello dello standard value, potrà dichiararlo in domanda con idonea documentazione fiscale a supporto.
Per quanto concerne gli importi di aiuto l’aiuto previsto è fino a 1.100,00 €/ha.
L’importo potrà essere rimodulato nel caso le richieste superino la disponibilità di risorse stanziate. Il massimale dell’aiuto individuale concedibile non può superare il valore del decremento di produzione registrato nel 2024.
Anche per il 2024 gli aiuti non saranno erogati tramite il regime de minimis, ma nell’ambito del regime di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 – come da ultimo modificata dalla Comunicazione C/2024/3113 – recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina”.
Eventuali economie derivanti dall’attuazione del presente Decreto potranno essere impiegate per soddisfare le domande già ricevute relativamente all’annualità 2023.
Le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande saranno definite nelle disposizioni operative Agea, che dovranno essere pubblicate entro 20 giorni dalla data di approvazione del decreto, e che vi invieremo appena disponibili.