Il “nuovo” credito d’imposta per investimenti in beni strumentali offre nuove opportunità - Agrimpresaonline Webzine

Il “nuovo” credito d’imposta per investimenti in beni strumentali offre nuove opportunità

Mirco Conti

La Legge di Bilancio 2021 (art.1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020), ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dal Piano Industria 4.0:

• ampliando l’ambito applicativo anche i beni immateriali “generici”;
• potenziando e diversificando le aliquote agevolative;
• incrementando le spese ammissibili;
• riducendo i tempi di fruizione del credito.

Le nuove disposizioni, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire dal 16 novembre 2020.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, valgono le regole previste dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Nel dettaglio si prevede che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:

  • a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022,
  • oppure, entro il 30/06/2023 (se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione),
  • effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d’imposta spetta alle imprese ed ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Condizioni per avere l’agevolazione in esame sono:
1) il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
2) il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’entità del credito spettante (è diversa da quella prevista dalla legge di Bilancio 2020), varia in funzione della tipologia di bene acquistato, dall’importo dell’investimento complessivo sostenuto nell’esercizio e dall’anno in cui si effettua l’investimento e, in particolare:

a) Beni Strumentali Materiali nuovi tecnologicamente avanzati 4.0 (Allegato A legge n. 232/2016), è riconosciuto un credito d’imposta nella misura seguente:
• investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
– 50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
– 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni,
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni,
• investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
– 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
– 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni,
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

b) Beni strumentali immateriali nuovi e software 4.0 (Allegato B, legge n. 232/2016) (software, sistemi e/o system integration, piattaforme e applicazioni), funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
• 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1.000.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
In questo caso, l’aliquota è unica in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo).
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

c) Beni Strumentali Materiali e immateriali nuovi (c.d. “generici”), diversi da quelli ricompresi nel allegato A e B, è riconosciuto un credito d’imposta (spettante anche ad esercenti arti o professioni) nella misura seguente:
• in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo),
– 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali,
– al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (art.18, legge 81/2017);
• in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo).
– 6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, dall’entrata in funzione del bene. N.B. Per investimenti in beni “generici” effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito può essere utilizzato in un’unica soluzione.
Con risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, per la concreta fruizione degli incentivi in compensazione con F24 conseguenti ai predetti investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati già a partire dall’anno 2020, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Rammentiamo che si possono compensare contributi previdenziali, ritenute d’acconto, Iva, imposte dirette (Irpef, Ires, Irap), ecc.
Come sopra descritto, il legislatore ha ridotto da 5 a 3 quote annuali di pari importo (dall’entrata in funzione del bene), la possibilità di utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione. Ciò potrebbe determinare un utilizzo parziale del credito ma cosa succede alla parte non utilizzata? L’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che, qualora residui una parte di ciascuna quota a causa di carenza di debiti fiscali o contributi da compensare, l’eccedenza residua potrà essere aggiunta a quella dell’anno successivo. In definitiva, le rinnovate agevolazioni fiscali comprese nel Piano Industria 4.0 sono una grande occasione per tutte le aziende agricole che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale, sia in termini di digitalizzazione dei processi produttivi, che valorizzazione della produttività dei lavoratori, nonchè nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi. A tal proposito, Cia e le società ad essa collegate, è in grado di offrire ai propri associati un servizio personalizzato di consulenza.

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