Legge di Bilancio: estesa agli agricoltori l’attività di enoturismo

Mirco Conti, responsabile fiscale Cia Modena

La Legge di Bilancio 2018 estende agli agricoltori che svolgono attività di enoturismo, la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’Iva già prevista per le imprese agrituristiche.
Anzitutto il legislatore ricomprende nella disciplina relativa all’ “enoturismo” tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
Sotto il profilo tributario la norma prevede che allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali al regime forfetario attualmente applicato nei confronti delle imprese del settore agrituristico, con determinazione:

  • del reddito imponibile, con un coefficiente di redditività del 25%,
  • dell’Iva, riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare.

Come spesso accade in questi casi però, la materiale applicazione della norma di favore demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell’attività enoturistica, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.
Inoltre, viene previsto che l’attività enoturistica sia esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

L’impulso a regolamentare il settore, è scaturito dalla Legge n. 238/2016 (cosiddetto Testo Unico sul vino), in cui si consente ai Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, di favorire e promuovere attività di promozione dell’enoturismo.

Riteniamo che i principi che ispireranno il decreto applicativo, saranno mutuati dallo stesso Testo Unico sul vino; in particolare l’art. 87 nella parte in cui è stata novellata la disciplina delle “Strade del vino”, volta a favorire la multifunzionalità delle imprese vitivinicole, consentendo loro di somministrare anche le produzioni agroalimentari tradizionali ovvero designate con i marchi Dop o Igp delle regioni cui appartengono le “Strade del vino”, sebbene non preparati o cucinati contestualmente alla somministrazione del vino.

Le attività di somministrazione potranno quindi essere esercitate:

  • dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “Strade del vino”, previa presentazione al comune di competenza della Scia, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali;
  • coniugando anche l’offerta di prodotti agroalimentari tradizionali o con marchio Dop o Igp, fermo restando che la somministrazione di tali produzioni deve comunque rimanere secondaria rispetto all’attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle “Strade del vino”;
  • evitando l’applicazione delle norme sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi, di cui alla Legge n. 287/1991.

Articoli correlati

WhatsApp chat

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella privacy policy. Clicca ok per proseguire la navigazione e acconsentire all’uso dei cookie.